LA FIGURA PROFESSIONALE DI AUTISTA SOCCORRITORE

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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    PROGETTO DI LEGGE N. 390

    Art. 7 - Organizzazione didattica.
    1. Il corso di formazione per autista soccorritore è articolato nei seguenti moduli didattici:
    a) di base, per 200 ore di teoria, 50 di esercitazioni e 100 di tirocinio;
    b) professionalizzante, per 150 ore di teoria, 50 di esercitazioni e 250 di tirocinio.
    2. Per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, lettera b), è richiesto un periodo di attività non inferiore ad anni due.
    3. La Regione, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell'autista soccorritore, può prevedere altri moduli didattici,
    riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze o per integrare l'autista soccorritore in particolari strutture
    organizzative locali.
    4. I moduli tematici di cui al comma 3, essere costituiti da un massimo di duecento ore, delle quali non più di cinquanta sono
    riservate ad insegnamenti teorici.
    5. Il passaggio da un modulo al successivo è condizionato da una valutazione positiva, da parte del corpo docente, dell'
    apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall'allievo.
    6. La Regione in relazione a più generali esigenze di educazione al soccorso sanitario, può ammettere alla frequenza del solo modulo
    di base, e senza alcun obbligo dell'esame di cui all'articolo 10, anche persone estranee al profilo professionale di autista
    soccorritore.




    Il progetto di legge completo puoi leggerlo cliccando quì



    cosa ne pensate............

    Edited by coeslazio - 28/10/2006, 00:49
     
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  2. Paolo_118
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    Informo che il PDL 390 "Istituzione della figura dell'Autista Soccorritore" è stato licenziato dalla I° e V° commissione competente per materia del Consiglio Regionale Veneto e sarà inserito a breve in ODG della Giunta Regionale... Ora non voglio gridare "eureka" ma una cosa c'è da dire: essendo, (questo progetto di legge), stato presentato, formulato e proposto da Consiglieri Regionali facenti a capo alla maggioranza di Governo Regionale, è plausibile contemplare la sua "promulgazione"...
    Fusse che fusse la volta bona???
    Chi vivrà vedrà...(diceva Rino Gaetano...)
    Ciao...
    paulìn
     
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    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 960 del 18 Marzo 2005
    Legge Regionale 9 Aprile 2004, n. 9 “La figura professionale dell’autista soccorritore”. Disposizioni generali per lo svolgimento dei corsi per l’anno 2005.


    La Giunta regionale

    (omissis)

    delibera

    1. di approvare gli allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, e precisamente:
    - Allegato A “Disposizioni generali per lo svolgimento dei corsi di formazione per autista
    soccorritore”;
    - Allegato B: Fac-simile di Attestato di partecipazione al corso di autista soccorritore;
    - Allegato C: “Criteri e parametri di costo del corso per autista soccorritore e cofinanziamento regionale”.
    2. di approvare le modalità organizzative di carattere generale indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate;
    3. di autorizzare le aziende sanitarie con sede nei capoluoghi di provincia, ovvero le UU.LL.SS.SS. n. 1 di Belluno, n. 6 di Vicenza, n. 9 di Treviso, n. 12 Veneziana, n. 16 di Padova, n. 18 di Rovigo, e n. 20 di Verona, all’avvio dei corsi che dovranno svolgersi secondo le modalità descritte negli allegati di cui al precedente punto 1. e con le indicazioni e precisazioni contenute nella premessa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate.
    4. di provvedere con successivi atti ad:
    - autorizzare l’avvio di ulteriori classi di corso unitamente all’individuazione degli Enti gestori pubblici e privati conformemente a quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 9 aprile 2004, n. 9
    - approvare la disciplina dei corsi ai quali potranno accedere i rimanenti operatori, come specificato nella parte narrativa;
    5. di dare mandato al Dirigente regionale della struttura competente di:
    a) impegnare la somma necessaria per lo svolgimento delle attività formative anno 2005, individuando le modalità di erogazione del cofinanziamento regionale agli Enti gestori, sulla base dei criteri e parametri di costo indicati nell’Allegato C di cui al punto 1.;
    b) di definire i contenuti specifici del programma del corso, secondo la durata e l’articolazione definita nell’Allegato A di cui al punto 1.;
    6. di dare mandato al Dirigente regionale della struttura competente a designare, su proposta del CREU, il rappresentante regionale in seno alle Commissioni di esame finale.

    (segue Allegato)

    Allegato A alla DGR n. 960 del 18 marzo 2005
    DISPOSIZIONI GENERALI
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI
DI FORMAZIONE PER AUTISTA SOCCORRITORE. L.R. 9.04.2004, N.9.
    1) REQUISITI D’ACCESSO E MODALITA’ DI AMMISSIONE
    Per l’ammissione al corso di formazione è richiesto il diploma della scuola dell’obbligo ed il compimento del 21° anno di età alla data di scadenza del bando di iscrizione ed il possesso della patente di guida di tipo B e/o di “pilota motorista”.
    Gli aspiranti ai corsi se cittadini stranieri, dovranno dimostrare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Per l’accertamento dei titoli conseguiti in Paesi extracomunitari, dovrà essere prodotto a cura dell’interessato, il titolo di studio richiesto per l’accesso al corso corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di origine.
    L’ammissione al corso avviene sulla base di una graduatoria formata a seguito della partecipazione degli interessati ad una prova di accesso costituita da un test ed un colloquio. A parità di punteggio, l’ammissione al corso avviene in base al criterio dell’età, dando precedenza all’aspirante più giovane d’età.
    L’ammissione al modulo professionalizzante avviene a condizione di aver superato con esito positivo il modulo di base.

    2) ACCERTAMENTI SANITARI E ASSICURAZIONI
    Prima dell’inizio del corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari e le misure preventive ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nel SSN. L’eventuale invalidità fisica permanente che inibisca l’esercizio delle funzioni per le quali l’allievo frequenta il corso, comporta l’esclusione dal medesimo.
    Gli studenti devono essere assicurati, a cura dell’Ente gestore il corso, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza al disposto di cui al D.P.R. n.1124/1965 e successive modificazioni, e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

    3) DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
    Il corso è costituito da due moduli formativi, così articolati:
    a) modulo di base,
    b) modulo professionalizzante,
    a) modulo di base
    Attività teorica da svilupparsi in non meno di 8 ore settimanali:
    100 ore di teoria
    20 ore di esercitazioni in situazioni simulate.

    Attività di tirocinio da realizzarsi in non meno di 110 ore:
    20 missioni di soccorso
    20 missioni con dispositivi di allarme
    20 missioni di trasporto.

    Le attività di tirocinio dovranno iniziare dopo aver completato almeno il 70% dell’attività teorica e concludersi entro due mesi. Complessivamente il modulo di base non può superare i 6 mesi di durata.

    b) modulo professionalizzante
    50 ore di teoria
    50 ore attività di tirocinio: esercitazioni in situazioni reali da svolgersi nei mezzi di
    soccorso ed in missioni con dispositivi di allarme,
    compreso il corso di guida sicura.
    Complessivamente il modulo professionalizzante non può superare i 3 mesi di durata.
    4) IL TIROCINIO
    Il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento delle competenze attraverso la sperimentazione pratica e l’integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa e organizzativa. Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario all’allievo per raggiungere gli obiettivi previsti.
    Allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma, si rende necessario:
    - individuare le sedi di tirocinio più adatte ovvero che offrono opportunità pertinenti al percorso;
    - garantire la presenza di operatori qualificati ai quali attribuire il ruolo di “guida” per l’allievo.
    - organizzare l’esperienza con modalità e tempi che permettono di acquisire le abilità previste, di percepire ed interiorizzare il proprio ruolo, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della figura.
    La frequenza alla attività di tirocinio deve essere regolarmente registrata dall’operatore “guida”. Le attività di tirocinio (esercitazioni-missioni) non possono configurarsi come sostitutivi del lavoro del personale in servizio né considerarsi come attività di servizio per il personale dipendente.

    5) FREQUENZA ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
    La frequenza alle attività formative è obbligatoria ed avviene al di fuori dell’orario di lavoro.
    Non sono ammessi a sostenere le prove di valutazione finale coloro che abbiano accumulato, anche per giustificati motivi, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo della parte teorica; mentre per le attività di tirocinio non sono ammesse assenze.
    La frequenza delle attività formative deve essere documentata con rilevazione delle presenze.
    Non sono altresì ammessi a sostenere le prove di valutazione finale coloro che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline oggetto di studio e/o nelle esperienze di tirocinio.
    Lo studente potrà iscriversi al corso successivo per una sola volta.
    Le verifiche sono effettuate da ciascun docente per la propria disciplina.
    Nelle attività di tirocinio, la valutazione riguarda le competenze sviluppate in riferimento agli obiettivi specifici previsti dal progetto di formazione. Tale funzione compete all’operatore-guida della struttura dove si è svolto il tirocinio, all’uopo individuato. La valutazione è firmata anche dal tutor e registrata.
    Qualora la frequenza al corso venga interrotta per gravi e giustificati motivi, è consentita l’iscrizione entro i due anni successivi e per il tempo necessario al completamento degli studi, previo accertamento delle conoscenze e delle abilità precedentemente acquisite.
    Trascorso tale periodo decade il diritto al credito.
    L’accertamento di cui sopra, volto a determinare il debito formativo, viene effettuato da una apposita commissione presieduta dal direttore del corso e composta da 3 docenti del corso stesso.

    6) VALUTAZIONE INTERMEDIA
    Il passaggio da un modulo al successivo è condizionato da una valutazione positiva, espressa collegialmente da parte del corpo docente, in merito all’apprendimento ed alle abilità pratiche acquisite dall’allievo.

    7) PROVE DI VALUTAZIONE FINALE E RILASCIO DELL’ATTESTATO
    L’esame finale consiste in una prova teorica ed una prova pratica. L’ammissione degli studenti all’esame è disposta dal collegio docenti riunito in seduta almeno 15 giorni prima dell’esame finale. L’ammissione in ogni caso non può prescindere dalle condizioni previste al precedente punto 5). La commissione d’esame, nominata dall’ente gestore è così composta:
    PRESIDENTE: il direttore del corso
    COMPONENTI:
    - due docenti del corso di cui almeno uno in possesso dell’abilitazione di “Guida sicura”,
    - un rappresentante designato dalla Regione su proposta del CREU,
    - il responsabile della centrale operativa 118 di competenza, o suo delegato.

    La commissione per l’espletamento delle proprie attività si avvale di un segretario formalmente incaricato dall’Ente gestore il corso.
    La valutazione delle singole prove (teorica e pratica) viene espressa in centesimi. Il punteggio minimo per il conseguimento dell’attestato è di 60/100 per ciascuna prova.
    Allo studente che supera entrambe le prove è rilasciato, a cura dell’Ente gestore il corso, l’attestato di “Autista soccorritore” come da fac-simile (Allegato B), firmato dal Legale rappresentante dell’Ente gestore e dal rappresentante regionale.
    Lo studente che non supera l’esame finale del corso potrà reiscriversi entro i due anni successivi per una sola volta.

    8) DIREZIONE DEL CORSO, DOCENTI E TUTORI
    La direzione del corso e le attività di tutorato vengono affidate ad un operatore di comprovata esperienza in materia di formazione, scelto tra il personale sanitario (medici ed infermieri) che svolge attività nel sistema dell’urgenza-emergenza.
    Il Direttore del corso garantisce la coerenza del processo formativo, coordina la progettazione, lo svolgimento e la valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio.
    Al medesimo compete inoltre:
    - promuovere e favorire l’integrazione dei docenti delle diverse aree e degli operatori “guida”, al fine di garantire la condivisione degli obiettivi formativi;
    - individuare e coordinare gli operatori “guida”;
    - individuare le sedi di tirocinio ed organizzare i piani di tirocinio;
    - promuovere ed assicurare processi di valutazione formativa e certificativa;
    - vigilare sull’applicazione delle disposizioni relative ai corsi, adottando i provvedimenti che si rendono necessari;
    - convocare e presiedere il collegio docenti (consiglio di classe);
    - presiedere la commissione d’esame, nonché eventuali commissioni per la formulazione della graduatoria di ammissione e di attribuzione di crediti formativi.
    Il corpo docente è prioritariamente costituito da personale sanitario del sistema urgenza ed emergenza dei servizi sanitari della Regione, con competenza nelle materie oggetto di insegnamento.
    La scelta del corpo docente avviene sulla base dei sotto elencati elementi, con specifico riferimento alla disciplina oggetto di insegnamento e nel seguente ordine:
    1. esperienza professionale specifica acquisita nel sistema di urgenza-emergenza;
    2. incarichi di docenza o di tutorato nell’ambito della formazione di base e/o permanente;
    3. titoli accademici e/o professionali;
    4. aggiornamento professionale recente (non anteriore ai 5 anni);
    5. pubblicazioni.

    Allegato B alla DGR n. 960 del 18 marzo 2005
    FAC-SIMILE DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AUTISTA SOCCORRITORE
    LOGO E DENOMINAZIONE DELL’ENTE GESTORE
    VISTA la legge regionale 9 aprile 2004, n. 9 recante: ”La figura professionale dell’autista soccorritore” (*);
    VISTA la D.G.R. n. ______________ recante: ”La Legge Regionale 9 aprile 2004, n° 9 “La figura professionale dell’autista soccorritore”. Disposizioni generali per lo svolgimento dei corsi per l’anno 2005”;
    VISTA la documentazione agli atti e relativa alla partecipazione e frequenza delle attività formative previste dal corso ed approvate con la sopracitata delibera della Giunta regionale.
    S I A T T E S T A
    che il/la Sig./Sig.ra (cognome e nome)________________________________ nato/a a _________________________il ________________________
    ha frequentato il corso per “autista soccorritore” ed ha superato positivamente l’esame finale.
    Il Rappresentante Il Legale Rappresentante
    della Regione del Veneto (TIMBRO)
    __________________ ________________

    LUOGO,___________ lì ______________

    (*) Le attività esercitabili sono riportate a tergo
    (tergo)

    Elenco delle principali attività e competenze
proprie dell’autista soccorritore
    A Competenze tecniche
    1) È responsabile della conduzione e della manutenzione del mezzo di soccorso.
    2) Svolge la propria attività con funzione di guida dell’ambulanza, in risposta alle richieste di soccorso sanitario territoriale e di trasporti urgenti presso altre strutture sanitarie, collabora attivamente nella gestione del soccorso, secondo le indicazioni del team leader sanitario.
    3) Garantisce i trasporti secondari non urgenti e i trasporti sanitari interni.
    4) Garantisce il trasporto, senza la presenza del sanitario, di campioni biologici e di organi
    5) Cura la manutenzione ordinaria e controlla il buon funzionamento del mezzo di soccorso, segnala eventuali problemi e disfunzioni.
    6) Collabora sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d’appartenenza.

    B Attività di verifica
    1) Controlla l’efficienza dei mezzi di soccorso affidati.
    2) Collabora con il personale di equipaggio nel controllo del materiale del vano sanitario.
    3) Controlla lo stato generale del mezzo, relazionando su eventuali problematiche rilevate.
    4) Utilizza strumenti informatici per la registrazione dei controlli ai mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione.
    5) Collabora alla verifica degli standard di qualità del servizio di appartenenza.
    6) Concorre alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione.
    7) Collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e dell’addestramento del personale da formare.

    C Attività di soccorso
    1. È responsabile del funzionamento e della conduzione del mezzo di soccorso.
    2. Secondo accordi con la Centrale operativa 118 sceglie il mezzo e il percorso più idoneo al tipo d’intervento.
    3. Localizza il luogo dell’intervento ed è in grado di individuarlo con la massima precisione possibile.
    4. Verifica con l’intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare.
    5. Raggiunge il posto del soccorso con una conduzione il più sicura possibile del mezzo, sulla base delle normative vigenti, del codice di gravità dell’intervento e in ogni caso nel rispetto della sicurezza e incolumità dell’intero equipaggio e della circolazione stradale (pedoni, ciclisti, automobilisti), tenendo in considerazione le condizioni meteo, orografiche e del traffico stradale.
    6. Mantiene le comunicazioni radio-telefoniche con la Centrale operativa 118, con la supervisione del personale sanitario.
    7. Partecipa alla valutazione sulla scena dell’intervento, alla messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo.
    8. Usa l’attrezzatura tecnica in dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale.
    9. Partecipa, su indicazione del Responsabile del soccorso, alle attività di:
    9.1. rianimazione cardio-polmonare di base (BLS);
    9.2. intervento su politraumatizzati (BTLS);
    9.3. estricazione dal veicolo;
    9.4. immobilizzazione mediante uso dei presidi a disposizione;
    9.5. posizionamento su barella a cucchiaio e/o asse spinale e/o materassino a depressione, con immobilizzazione secondo tecniche accreditate;
    9.6. caricamento dell’infortunato su barella e immobilizzazione mediante cinture di sicurezza;
    9.7. trasporto su telo e/o su sedia portantina.
    10. Adatta la guida allo stato del paziente, su indicazioni del personale sanitario, e adotta un comportamento di guida sicura in base alle condizioni meteo e stradali.
    11. Comunica alla Centrale operativa 118 il codice di partenza, arrivo sul posto, partenza sul posto e rientro ed altre eventuali informazioni nel rispetto della massima sicurezza di guida.
    12. Collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera.
    13. Al termine dell’intervento, in collaborazione col personale infermieristico ripristina:
    13.1. la funzionalità completa del mezzo;
    13.2. la pulizia interna e disinfezione del mezzo;
    13.3. la pulizia, disinfezione, ripristino materiale e presidi di immobilizzazione utilizzati;
    13.4. collabora alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza.


    Allegato C alla DGR n. 960 del 18 marzo 2005
    Criteri e parametri di costo del corso
per autista soccorritore e cofinanziamento regionale.

    La seguente valutazione riguarda il costo teorico complessivo di una classe di corso per “autista soccorritore” con 30 studenti, costituito dal modulo di base e dal modulo professionalizzate:

    a) 150 ore di teoria + 40 ore
    di esercitazioni x € 25,83 orarie
    + spese di viaggio + imposte
    se dovute € 6.900,00 lordi
    b) Attività di direzione e tutorato € 1.200,00 »
    c) Commissione d’esame finale
    esami e spese di viaggio € 1.400,00 »
    d) Attività per la formazione
    delle graduatorie (commissioni) € 2.000,00 »
    e) Spese di cancelleria, gestione
segreteria, altro € 1.500,00 »
    f) Gestione aule, locali, utenze (*) € 6.720,00 »

    TOTALE € 19.720,00 »
    (*) escluse assicurazioni e visite mediche

    La Regione stabilisce di partecipare alle spese corsuali coprendo totalmente quelle indicate ai punti da a) ad e) e per le attività effettivamente svolte.


    http://66.102.9.104/search?q=cache:bYhEaJF...lient=firefox-a
     
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    LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 9-04-2004
    REGIONE VENETO

    LA FIGURA PROFESSIONALE DI AUTISTA SOCCORRITORE


    Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
    N. 40
    del 13 aprile 2004
    Il Consiglio regionale ha approvato
    Il Presidente della Giunta regionale
    promulga

    la seguente legge regionale:





    ARTICOLO 1

    Figura professionale e profilo.

    1. L’autista soccorritore è l’operatore tecnico che, in seguito a
    specifica formazione, provvede alla conduzione dei mezzi di
    soccorso di cui al DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e
    coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di
    assistenza sanitaria di emergenza”, collabora al mantenimento
    della loro efficienza e di quella delle apparecchiature in essi
    installate, collabora all’intervento di soccorso sul territorio, nelle
    varie fasi del suo svolgimento.





    ARTICOLO 2

    Contesto operativo.

    1. L’autista soccorritore presta la propria attività sul territorio
    alle dipendenze di aziende ULSS ed ospedaliere ovvero di enti
    pubblici e privati, nonché in associazioni di volontariato.
    2. L’autista soccorritore può effettuare il trasporto di persone
    per le quali siano richiesti i mezzi di cui all’articolo 1, anche al di
    fuori delle situazioni di emergenza.





    ARTICOLO 3

    Contesto di lavoro.

    1. L’autista soccorritore svolge le sue attività inserito in équipe,
    in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli
    operatori professionalmente preposti all’intervento di soccorso.





    ARTICOLO 4

    Attività e competenze.

    1. Le attività dell’autista soccorritore sono rivolte alla logistica
    dell’intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le
    direttive della Centrale operativa 118 o del servizio o del medico
    dal quale l’intervento è coordinato.
    2. Le attività di cui al comma 1 ricadono nelle seguenti
    tipologie:
    a) conduzione del mezzo di soccorso;
    b) supporto a tutti gli interventi sanitari;
    c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
    3. La tabella A allegata e parte integrante della presente legge,
    riassume rispettivamente le attività dell’autista soccorritore e le
    competenze che lo stesso deve possedere.






    ARTICOLO 5

    Formazione.

    1. La formazione dell’autista soccorritore è di competenza della
    Regione, la quale sulla base del fabbisogno del servizio
    sanitario regionale di competenza e delle esigenze di altre
    organizzazioni pubbliche o private, operanti sul proprio territorio,
    e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge,
    autorizza le aziende ULSS, le aziende ospedaliere e altre
    istituzioni pubbliche e private nonché le organizzazioni di
    volontariato alla effettuazione dei relativi corsi.
    2. L’organizzazione dei corsi e della didattica è di competenza
    della Regione, attraverso il centro regionale emergenza
    urgenza (C.R.E.U.) che ne assicura il coordinamento.





    ARTICOLO 6

    Requisiti di accesso.

    1. Per l’accesso ai corsi di formazione di autista soccorritore è
    richiesto il diploma di scuola dell’obbligo, il possesso della
    patente di guida di tipo B ed il compimento del ventunesimo
    anno di età alla data di iscrizione al corso.





    ARTICOLO 7

    Organizzazione didattica.

    1. Il corso di formazione per autista soccorritore è articolato nei
    seguenti moduli didattici:
    a) di base, per 100 ore di teoria, 20 ore di esercitazioni, 20
    missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme, 20
    missioni di trasporto;
    b) professionalizzante, per 50 ore di teoria, 50 ore di
    esercitazioni.
    2. Per l’accesso ai corsi di cui al comma 1, lettera b), è
    richiesto un periodo di attività non inferiore ad anni due.
    3. La Regione, in relazione a specifiche tipologie di impiego
    dell’autista soccorritore, può prevedere altri moduli didattici,
    riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze o
    per integrare l’autista soccorritore in particolari strutture
    organizzative locali.
    4. I moduli tematici di cui al comma 3, devono essere costituiti
    da un massimo di cento ore, delle quali non più di cinquanta
    sono riservate ad insegnamenti teorici.
    5. Il passaggio da un modulo al successivo è condizionato da
    una valutazione positiva, da parte del corpo docente,
    dell’apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall’allievo.
    6. La Regione in relazione a più generali esigenze di
    educazione al soccorso sanitario, può ammettere alla
    frequenza del solo modulo di base, e senza alcun obbligo
    dell’esame di cui all’articolo 10, anche persone estranee al
    profilo professionale di autista soccorritore.






    ARTICOLO 8

    Materie di insegnamento.

    1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui
    al comma 1 dell’articolo 7, sono articolate nelle seguenti aree
    disciplinari:
    a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
    b) area igienico sanitaria;
    c) area tecnico operativa.
    2. Le materie di cui al comma 1 sono riassunte nella tabella B
    allegata che costituisce parte integrante della presente legge.






    ARTICOLO 9

    Tirocinio.

    1. Tutti i corsi devono prevedere un tirocinio guidato in misura
    non inferiore a quella stabilita dall’articolo 7. Le attività di
    tirocinio devono essere assistite da un tutor e svolte presso le
    strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale
    dell’autista soccorritore trova impiego, autorizzati con le
    procedure di cui all’articolo 4.
    2. Quando le attività di cui al comma 1 consistono in missioni
    di soccorso, queste sono calcolate sul numero di missioni
    svolte.
    3. Alla fine del tirocinio il tutor deve predisporre, per ogni
    allievo, una scheda riassuntiva che documenti le attività del
    tirocinio medesimo e che valuti le capacità dimostrate
    dall’allievo.





    ARTICOLO 10

    Esame finale e rilascio dell’attestato.

    1. La frequenza dei corsi è obbligatoria e non sono ammessi
    alle prove di valutazione finale gli allievi che abbiano superato il
    tetto massimo di assenze giustificate, indicato dalla Regione
    nel provvedimento istitutivo dei corsi.
    2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova
    teorica e ad una prova pratica, da parte di una apposita
    commissione, la cui composizione è individuata dal
    provvedimento di cui al comma 1 e della quale fa parte un
    membro designato dalla Regione.
    3. All’allievo che supera le prove viene rilasciato un attestato di
    qualifica specifico per il corso superato.







    ARTICOLO 11

    Titoli pregressi.

    1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema di
    formazione professionale, quantifica il credito formativo da
    attribuire ai titoli e ai servizi pregressi, in relazione alla
    acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura
    professionale dell’autista soccorritore.







    ARTICOLO 12

    Norma finanziaria.

    1. I corsi di autista soccorritore sono cofinanziati dalla Regione,
    che annualmente determina i criteri e i parametri di
    finanziamento.
    2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
    quantificati in euro 1.400.000,00 per ognuno degli esercizi 2004
    e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo
    dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita
    n. 15 “La figura professionale di autista soccorritore”, iscritta
    nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e
    pluriennale 2004-2006; contestualmente lo stanziamento
    dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” viene
    incrementato di euro 1.400.000,00 per competenza e cassa
    nell’esercizio 2004 e per sola competenza nell’esercizio 2005.




    Formula Finale:

    La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
    Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
    e di farla osservare come legge della Regione veneta.


    Venezia, 9 aprile 2004


    ALLEGATO 1:

    TABELLA A di cui all'articolo 4



    ARTICOLO 1

    Elenco delle principali attività e competenze proprie dell’autista
    soccorritore

    A Competenze tecniche
    1) È responsabile della conduzione e della manutenzione del
    mezzo di soccorso.
    2) Svolge la propria attività con funzione di guida
    dell’ambulanza, in risposta alle richieste di soccorso sanitario
    territoriale e di trasporti urgenti presso altre strutture sanitarie,
    collabora attivamente nella gestione del soccorso, secondo le
    indicazioni del team leader sanitario.
    3) Garantisce i trasporti secondari non urgenti e i trasporti
    sanitari interni.
    4) Garantisce il trasporto, senza la presenza del sanitario, di
    campioni biologici e di organi
    5) Cura la manutenzione ordinaria e controlla il buon
    funzionamento del mezzo di soccorso, segnala eventuali
    problemi e disfunzioni.
    6) Collabora sulla base delle proprie responsabilità, alla
    stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di
    verifica nei servizi d’appartenenza.

    B Attività di verifica
    1) Controlla l’efficienza dei mezzi di soccorso affidati.
    2) Collabora con il personale di equipaggio nel controllo del
    materiale del vano sanitario.
    3) Controlla lo stato generale del mezzo, relazionando su
    eventuali problematiche rilevate.
    4) Utilizza strumenti informatici per la registrazione dei controlli
    ai mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi
    di manutenzione.
    5) Collabora alla verifica degli standard di qualità del servizio di
    appartenenza.
    6) Concorre alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione.
    7) Collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e
    dell’addestramento del personale da formare.

    C Attività di soccorso
    1. È responsabile del funzionamento e della conduzione del
    mezzo di soccorso.
    2. Secondo accordi con la Centrale operativa 118 sceglie il
    mezzo e il percorso più idoneo al tipo d’intervento.
    3. Localizza il luogo dell’intervento ed è in grado di individuarlo
    con la massima precisione possibile.
    4. Verifica con l’intero equipaggio eventuali misure collaterali da
    adottare.
    5. Raggiunge il posto del soccorso con una conduzione il più
    sicura possibile del mezzo, sulla base delle normative vigenti,
    del codice di gravità dell’intervento e in ogni caso nel rispetto
    della sicurezza e incolumità dell’intero equipaggio e della
    circolazione stradale (pedoni, ciclisti, automobilisti), tenendo in
    considerazione le condizioni meteo, orografiche e del traffico
    stradale.
    6. Mantiene le comunicazioni radio-telefoniche con la Centrale
    operativa 118, con la supervisione del personale sanitario.
    7. Partecipa alla valutazione sulla scena dell’intervento, alla
    messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del
    mezzo.
    8. Usa l’attrezzatura tecnica in dotazione dei Dispositivi di
    Protezione Individuale.
    9. Partecipa, su indicazione del Responsabile del soccorso,
    alle attività di:
    9.1. rianimazione cardio-polmonare di base (BLS);
    9.2. intervento su politraumatizzati (BTLS);
    9.3. estricazione dal veicolo;
    9.4. immobilizzazione mediante uso dei presidi a disposizione;
    9.5. posizionamento su barella a cucchiaio e/o asse spinale
    e/o materassino a depressione, con immobilizzazione secondo
    tecniche accreditate;
    9.6. caricamento dell’infortunato su barella e immobilizzazione
    mediante cinture di sicurezza;
    9.7. trasporto su telo e/o su sedia portantina.
    10. Adatta la guida allo stato del paziente, su indicazioni del
    personale sanitario, e adotta un comportamento di guida sicura
    in base alle condizioni meteo e stradali.
    11. Comunica alla Centrale operativa 118 il codice di partenza,
    arrivo sul posto, partenza sul posto e rientro ed altre eventuali
    informazioni nel rispetto della massima sicurezza di guida.
    12. Collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione
    ospedaliera.
    13. Al termine dell’intervento, in collaborazione col personale
    infermieristico ripristina:
    13.1. la funzionalità completa del mezzo;
    13.2. la pulizia interna e disinfezione del mezzo;
    13.3. la pulizia, disinfezione, ripristino materiale e presidi di
    immobilizzazione utilizzati;
    13.4. collabora alla compilazione della scheda di soccorso per i
    dati di sua competenza.






    ALLEGATO 2:

    TABELLA B di cui all'articolo 8



    ARTICOLO 1

    Moduli didattici, obiettivi di modulo e materie di insegnamento
    A Modulo di base: 100 ore di teoria (BLSD, tecniche di
    immobilizzazione, nozioni di primo soccorso e tecniche di guida
    teorica), 20 ore di esercitazioni, 20 missioni di soccorso, 20
    missioni con dispositivi di allarme, 20 missioni di trasporto.

    Obiettivi didattici del modulo:
    1) individuare le necessità primarie dei pazienti nei vari tipi di
    emergenza;
    2) conoscere la rete dei servizi di emergenza e la sua
    organizzazione;
    3) conoscere ed applicare i sistemi di immobilizzazione e di
    trasporto;
    4) conoscere le tecniche di rianimazione di base;
    5) conoscere ed applicare il supporto vitale di base e le norme
    di primo soccorso.

    Materie di insegnamento:

    Area socioculturale, istituzionale e legislativa


    Area igienico-sanitaria


    Area tecnico-operativa

    Elementi di organizzazione dei servizi di soccorso


    Elementi di Patologia generale


    Supporto vitale di base e norme di primo soccorso


    Traumatologia e trattamento delle lesioni


    Assistenza al personale infermieristico nelle urgenze-emergenze

    B Modulo professionalizzante: 50 ore di teoria
    (approfondimento del modulo di base, conoscenza
    dell’organizzazione del sistema 118, fondamenti di
    radiocomunicazione, uso specifico dei dispositivi di protezione
    individuale, conoscenza del mezzo di soccorso, disinfezione del
    mezzo e dei materiali, tecnologie specifiche presenti nei mezzi
    di soccorso come attrezzature sanitarie, sistemi di
    radiolocalizzazione, etc., cenni di gestione di una
    maxiemergenza), 50 ore di esercitazioni pratiche sugli
    argomenti trattati nel modulo teorico.

    Obiettivi didattici del modulo:
    1) sviluppare la consapevolezza del ruolo dell’autista
    soccorritore;
    2) conoscere le caratteristiche dei mezzi, le tecniche di guida e
    di posizionamento;
    3) conoscere le apparecchiature istallate a bordo e saper
    comunicare correttamente con la centrale operativa;
    4) conoscere ed applicare i principi fondamentali di anatomia e
    fisiologia del sistema nervoso, dell’apparato locomotorio,
    respiratorio e cardiocircolatorio;
    5) conoscere i fondamenti della legislazione sanitaria e della
    organizzazione del SSN;
    6) individuare i componenti del sistema di emergenza ed
    identificare le risorse disponibili sul territorio.


    Materie di insegnamento:

    Area socioculturale, istituzionale e legislativa


    Area igienico-sanitaria


    Area tecnico-operativa

    Principi di etica professionale


    Principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparti respiratorio, locomotorio e cardiocircolatorio


    Tecniche di guida dei mezzi di soccorso

    Organizzazione del SSN ed elementi di legislazione sanitaria


    Igiene e prevenzione nel soccorso e nei relativi mezzi


    Radiocomunicazioni

    Lingua inglese tecnica


    Prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso


    Tecnologie sanitarie per il soccorso







     
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3 replies since 3/3/2004, 01:48   1505 views
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