Si al gioco via internet

24.marzo 2004 - sentenza

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  1. mailer
     
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    La Corte di Giustizia europea ha ritenuto illegittima la norma che vieta e punisce addirittura con l'arresto chi scommette attraverso Internet collegandosi con un bookmaker o casinò di un altro Paese.

    E' quanto ha rilevato in una nota l'Unione Nazionale Consumatori, ricordando che l'articolo 4 della legge n. 401/1989 punisce con l'arresto fino a 3 mesi chiunque si connette via Internet dal proprio domicilio con un bookmaker o casinò stabilito in un altro Paese.

    Una norma che l'associazione definisce assurda, rilevando che ha lo scopo di garantire esclusiva competenza dei giochi e scommesse ad enti concessionari dell'erario.

    La Corte europea, ha sancito che tale norma è inammissibile, in quanto costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi.

    La suprema Corte europea ha inoltre dichiarato inammissibile anche il divieto, previsto dalla stessa legge italiana, di raccolta delle scommesse per conto di un casinò o bookmaker stabilito in un altro Paese, che provvede poi al pagamento delle vincite.

    Il caso, era nato da un processo presso il tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di un'organizzazione che raccoglieva scommesse a quota fissa su vari eventi sportivi e le trasmetteva via Internet al bookmaker Stanley International Betting di Liverpool, il quale stabiliva le quote fisse, un'intermediazione, che è sempre punita dalla legge con la reclusione fino a tre anni.

    Il tribunale di Ascoli Piceno ha però sospeso il giudizio chiedendo alla Corte di giustizia europea se le severe norme italiane fossero compatibili con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, anche perché l'articolo 37 della legge n. 388/2000 aveva successivamente esteso le sanzioni a chi "svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere".

    La Corte di Giustizia europea, ha osservato che, "laddove le autorità di uno Stato membro inducano e incoraggino i consumatori a partecipare alle scommesse affinché l'erario ne benefici sul piano finanziario, non possono poi invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare la norme emanate"

    saluti
    Mailer
     
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12 replies since 25/3/2004, 00:04   547 views
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