Individuazione del profilo professionale di autist

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4256

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    CAMERA DEI DEPUTATI N. 4256

    PROPOSTA DI LEGGE
    D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
    ZAMA, COLLE` , AMATO, ARNOLDI, BRUSCO, CAMINITI, COLLAVINI, DEGENNARO,
    DELL’ANNA, DI TEODORO, GRIMALDI, LA GRUA, LOSURDO, LUCCHESE,
    MARINELLO, MARRAS, MEREU, MIGLIORI, MILANESE, MISURACA,
    MORETTI, ONNIS, PITTELLI, RAMPONI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI,
    SANZA, SARO, SCALTRITTI, SERENA, SGARBI, TABORELLI, TARANTINO,
    TUCCI, VIALE, VILLANI MIGLIETTA

    Individuazione del profilo professionale di autista soccorritore
    Presentata il 31 luglio 2003


    ONOREVOLI COLLEGHI ! — La domanda di
    una regolamentazione della propria attivita`
    lavorativa e` ormai generalizzata, e
    non piu` appannaggio delle sole attivita`
    lavorative tradizionalmente considerate liberali.
    Tale domanda di regole, e di conseguente
    formazione, e` null’altro che la
    reazione ad una parallela e altrettanto
    diffusa domanda di qualita` , che il cittadino
    utente pretende da tutti i servizi
    pubblici e, in modo particolare, da quelli
    che hanno in cura la sua salute.
    Il caso dei conducenti degli automezzi
    di emergenza sanitaria, denominati « autisti
    soccorritori », non fa certo eccezione.
    A fronte di una matura coscienza di
    categoria, di un chiaro ruolo nell’organizzazione
    dei servizi d’emergenza, peraltro
    oggetto di una specifica normativa a livello
    nazionale, e di un’esplicita domanda di regolamentare
    compiti, attivita` e formazione,
    esiste solo un debole supporto normativo
    (relativo al contenuto del supplemento ordinario
    alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30
    ottobre 1985 pagine 34-35) su cui appoggiare
    provvedimenti in questo senso.
    Per tale ragione la definizione del profilo
    professionale di autista soccorritore
    dovra` avvenire specificando:
    a) le finalita` del profilo stesso, ovvero
    cosa ci si attende in termini di attivita`
    svolte;
    b) i contesti operativi nei quali tali
    attivita` troveranno luogo;
    c) il contesto relazionale, ovvero la
    collocazione organizzativa dell’operatore
    ed i rapporti con le altre professioni;
    d) un elenco di attivita` elementari,
    che permettera` di ricavare le competenze
    tecniche, cognitive e relazionali che l’operatore
    dovra` possedere.
    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    In generale, i canali formativi che dovranno
    essere utilizzati saranno quelli
    della formazione professionale delle regioni
    e delle province autonome, che stabiliranno
    i fabbisogni formativi ed autorizzeranno
    istituzioni pubbliche e private,
    dotate dei necessari requisiti, alla effettuazione
    dei corsi.
    L’accesso alla formazione deve prevedere
    il diploma d’istruzione secondaria di
    primo grado ed un’eta` compatibile con
    quanto previsto dal codice della strada di
    cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,
    e successive modificazioni.
    La didattica dovra` essere organizzata
    per moduli e per aree disciplinari. I moduli
    didattici potranno essere di tipo diverso:
    un modulo didattico che assicurera`
    conoscenze di base ed un modulo specifico
    per la professione, che fornira` le conoscenze
    proprie della medesima.
    La formazione dovra` essere di tipo
    teorico, pratico (esercitazioni e stage) e di
    tirocinio, ed ogni modulo dovra` rispettare
    una durata minima. Per ogni modulo
    didattico ed ogni area disciplinare dovranno
    essere specificate le singole materie
    di insegnamento ed i relativi obiettivi didattici.
    E`
    necessario prevedere la frequenza
    obbligatoria ed un esame finale da parte
    di un’apposita commissione, con il rilascio
    di un attestato di qualifica spendibile su
    tutto il territorio nazionale, nei contesti
    operativi specificati.
    Nella disciplina del profilo professionale
    e della relativa formazione una certa
    « flessibilita` » dovra` essere lasciata alle
    singole regioni e province autonome, in
    relazione alle esigenze operative locali, ma
    nel rispetto di un insieme di regole comuni,
    stabilite a livello centrale, a garanzia
    di una sostanziale omogeneita` della
    figura professionale su tutto il territorio
    nazionale.
    Accanto a questa variabilita` locale,
    un’attenzione particolare dovra` essere dedicata
    ai problemi della libera circolazione
    dei lavoratori in area comunitaria, prevedendo
    un tipo di formazione che, per
    modalita` , quantita` e trasparenza, garantisca
    un facile riconoscimento dell’attestato
    di qualifica anche in altri Paesi dell’Unione
    europea.
    La specificazione di attivita` , competenze
    e materie di insegnamento dovra` essere
    fatta con la collaborazione di esperti della
    categoria interessata e di funzionari regionali;
    la presenza di questi ultimi garantira` il
    dovuto raccordo con le esigenze operative e
    con le modalita` organizzative del Servizio
    sanitario nazionale.
    Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    PROPOSTA DI LEGGE
    __
    ART. 1.
    (Profilo professionale).
    1. E`
    individuato il profilo professionale
    dell’autista soccorritore (AS), disciplinato
    dalla presente legge.
    2. L’AS e` l’esclusivo operatore che, a
    seguito dell’attestato di qualifica conseguito
    al termine di una specifica formazione
    professionale, svolge attivita` di:
    a) conduzione dei mezzi di soccorso
    sanitario, provvisti di segnalatori di allarme
    acustico e luminosi a luci lampeggianti
    blu, comprendente la responsabilita`
    della sicurezza degli occupanti degli stessi
    mezzi;
    b) mantenimento dell’efficienza e
    della sicurezza del veicolo di soccorso
    affidatogli;
    c) collaborazione nell’intervento di
    soccorso sanitario nelle varie fasi del suo
    svolgimento;
    d) collaborazione nella messa in sicurezza
    dell’area interessata dall’evento.
    ART. 2.
    (Formazione).
    1. La formazione dell’AS e` di competenza
    delle regioni e delle province autonome
    di Trento e di Bolzano, le quali
    autorizzano l’organizzazione dei corsi e
    delle relative attivita` didattiche, in conformita`
    alle disposizioni della presente legge.
    2. Le regioni e le province autonome,
    sulla base delle richieste, autorizzano le
    aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
    e le istituzioni pubbliche e private,
    che rispondono ai requisiti minimi specificati
    dal Ministero della salute con appo-
    Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    site linee guida, alla effettuazione dei corsi
    di formazione di cui al comma 1.
    ART. 3.
    (Contesti operativi).
    1. L’AS presta la propria attivita` sul
    territorio, in regime di dipendenza o quale
    volontario, delle aziende sanitarie locali e
    delle aziende ospedaliere, delle organizzazioni
    di volontariato, delle cooperative e
    degli enti pubblici e privati, che svolgono
    servizi di soccorso e di trasporto sanitario
    anche al di fuori delle situazioni di emergenza.
    ART. 4.
    (Contesto relazionale).
    1. L’AS svolge la propria attivita` in
    collegamento funzionale e in collaborazione
    con gli altri operatori professionalmente
    predisposti all’intervento di soccorso.
    ART. 5.
    (Attivita` e competenze).
    1. Le attivita` dell’AS riguardano la
    logistica dell’intervento di emergenza e
    sono svolte secondo i piani e le direttive
    della centrale operativa 118 o del servizio
    o del sanitario dal quale l’intervento e`
    coordinato. Tali attivita` sono individuate
    nelle seguenti tipologie:
    a) conduzione del mezzo di soccorso
    sanitario;
    b) collaborazione all’intervento di
    emergenza sanitaria, nell’ambito delle proprie
    competenze;
    c) supporto gestionale, organizzativo
    e formativo.
    2. Le attivita` di cui al comma 1 e le
    competenze richieste dall’AS sono elen-
    Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    cate, rispettivamente, negli allegati A e B
    annessi alla presente legge.
    ART. 6.
    (Requisiti di accesso).
    1. Per l’accesso ai corsi di formazione
    di cui all’articolo 2 sono necessari i seguenti
    requisiti:
    a) possesso del diploma di istruzione
    secondaria di primo grado;
    b) possesso della patente di guida;
    c) eta` anagrafica stabilita dalla legislazione
    vigente in materia.
    ART. 7.
    (Organizzazione didattica).
    1. I corsi di formazione per AS sono
    strutturati in moduli. Ogni corso comprende
    i seguenti moduli didattici obbligatori:
    a) un modulo di base;
    b) un modulo professionale.
    2. I corsi di formazione per AS hanno
    durata di 1.000 ore, articolate nelle seguenti
    modalita`:
    a) modulo di base: 150 ore di teoria,
    150 ore di esercitazioni e 150 ore di
    tirocinio;
    b) modulo professionale: 250 ore di
    teoria, 150 ore di esercitazioni e 150 ore
    di tirocinio.
    3. Le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche
    tipologie di impiego dell’AS, possono
    prevedere ulteriori moduli didattici,
    riferiti a temi specifici, finalizzati all’acquisizione
    di specifiche competenze o all’inserimento
    dell’AS in particolari strutture
    organizzative locali. Tali moduli didattici
    devono essere costituiti da un massimo
    di 300 ore, delle quali non piu` di 100
    riservate ad insegnamenti teorici.
    Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    4. Il passaggio da un modulo didattico
    al successivo e` stabilito a seguito di una
    valutazione positiva dell’apprendimento e
    delle abilita` pratiche acquisite dal soggetto.
    ART. 8.
    (Materie di insegnamento).
    1. Le materie di insegnamento relative
    ai moduli didattici di cui al comma 1
    dell’articolo 7 sono articolate nelle seguenti
    aree disciplinari:
    a) area socio-culturale, istituzionale e
    legislativa;
    b) area igienico-sanitaria;
    c) area tecnico-operativa.
    2. Le materie di insegnamento sono
    elencate nell’allegato C annesso alla presente
    legge.
    3. Per le aree socio-culturale, istituzionale
    e legislativa ed igienico-sanitaria, la
    docenza e` affidata a personale qualificato,
    in possesso di diploma di laurea specifico
    in relazione alla materia o abilitato alla
    docenza specifica. Per l’area tecnico-operativa
    la docenza e` affidata al personale
    appartenente al profilo professionale di AS
    iscritto all’albo dei docenti tenuto dalla
    Federazione nazionale dei conducenti di
    emergenza sanitaria.
    ART. 9.
    (Tirocinio).
    1. Le attivita` di tirocinio sono svolte,
    sotto la guida di un AS, secondo le modalita`
    di cui all’articolo 7, presso le strutture
    e i servizi preposti all’emergenza
    sanitaria territoriale.
    2. Al termine del tirocinio e` predisposta,
    per ogni soggetto, una scheda riassuntiva
    che documenta le attivita` svolte e
    attesta le capacita` dimostrate.
    Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ART. 10.
    (Esame finale e rilascio dell’attestato).
    1. La frequenza ai corsi di formazione
    e` obbligatoria e non sono ammessi alle
    prove di valutazione finale gli allievi che
    hanno superato il limite massimo di assenze
    giustificate indicato dalla regione o
    dalla provincia autonoma competente, che
    non puo` comunque essere superiore al 10
    per cento delle ore complessivamente prescritte.
    2. Al termine del corso finale di formazione
    i soggetti devono sostenere una
    prova scritta, teorica e pratica. La commissione
    di esame e` nominata dai competenti
    organi della regione o della provincia
    autonoma, ed e` formata da un
    membro designato dall’assessorato regionale
    o provinciale competente in materia
    di sanita` , da un docente appartenente al
    profilo professionale di AS e dal responsabile
    della centrale operativa 118 territorialmente
    competenti.
    3. In caso di assenze superiori al limite
    del 10 per cento stabilito dal comma 1, il
    corso si considera interrotto. L’eventuale
    reiscrizione e` consentita secondo modalita`
    stabilite dalle singole strutture didattiche
    sentita la competente commissione di
    esame.
    4. Al soggetto che supera le prove finali
    di cui al comma 2 e` rilasciato dalla
    regione o dalla provincia autonoma competente
    un attestato di qualifica valido su
    tutto il territorio nazionale.
    ART. 11.
    (Norma transitoria).
    1. Le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano determinano il credito
    formativo da attribuire agli eventuali titoli
    rilasciati da universita` , scuole statali e
    parificate, enti, associazioni e organizzazioni,
    pubblici e privati, attinenti al contenuto
    del corso di formazione per AS.
    2. Il credito formativo determinato ai
    sensi del comma 1 puo` essere attribuito
    esclusivamente agli operatori che svolgono,
    Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    o hanno svolto, l’attivita` di autista di
    ambulanza, di autista soccorritore o di
    autista di ambulanza coordinatore alla
    data di entrata in vigore della presente
    legge.
    3. Con decreto del Ministro della salute,
    di concerto con il Ministro delle infrastrutture
    e dei trasporti e` adottato il
    regolamento di attuazione della presente
    legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
    tre mesi dalla data di entrata in vigore
    della legge stessa, prevedendo altresı`, che
    alle disposizioni della medesima sia data
    completa attuazione entro il termine massimo
    di due anni.
    ART. 12.
    (Norma finale).
    1. Entro due anni dalla data di entrata
    in vigore della presente legge, i soggetti
    appartenenti ai profili e alle figure professionali
    adibiti alla conduzione dei mezzi
    di soccorso sanitario, previo rilascio dell’attestato
    di cui all’articolo 10, comma 4,
    acquisiscono il profilo professionale unico
    di AS.
    Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ALLEGATO A
    (v. articolo 5, comma 2)
    ELENCO DELLE ATTIVITA` DELL’AUTISTA SOCCORRITORE
    1) Conduzione del mezzo di soccorso:
    a) guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui e` responsabile),
    secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento
    di guida sicura in base:
    I) al codice della strada;
    II) alle condizioni di traffico;
    III) alla situazione metereologica;
    IV) alle condizioni stradali;
    b) adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su
    indicazione del personale sanitario;
    c) comunica con la centrale operativa attraverso la strumentazione
    di bordo;
    d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le
    apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di
    manutenzione che non richiedono l’opera di uno specialista.
    2) Supporto al personale sanitario nell’intervento di urgenza/
    emergenza:
    a) collabora, sulla base delle proprie responsabilita` , alla stesura
    delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei
    servizi di appartenenza;
    b) partecipa alla valutazione sulla scena dell’intervento, alla
    messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di
    trasporto;
    c) collabora all’individuazione della necessita` di attivare ulteriori
    mezzi o servizi complementari per il soccorso;
    d) collabora al posizionamento corretto e adeguato del paziente;
    e) collabora alla liberazione delle vie aree, al mantenimento
    della temperatura corporea e al mantenimento delle funzioni vitali del
    paziente;
    f) aiuta nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento
    e caricamento;
    g) collabora a fornire assistenza psicologica al paziente;
    h) collabora nelle operazioni di immobilizzazione con tutti i
    presidi a disposizione, nella compressione digitale, nella omeostasi e
    nel bendaggio compressivo;
    Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    i) collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione
    ospedaliera o della struttura sanitaria di destinazione;
    l) collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi
    e alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua
    competenza.
    3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:
    a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in
    dotazione all’e´quipe di soccorso;
    b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione
    dei controlli di cui alla lettera a), e di quanto rilevato
    durante il servizio;
    c) collabora alla verifica della qualita` del servizio;
    d) collabora con il personale sanitario, al termine dell’intervento,
    al ripristino:
    I) della funzionalita` completa del mezzo;
    II) della pulizia interna e dell’eventuale disinfezione;
    III) dei materiali e dei presı`di di immobilizzazione utilizzati;
    e) collabora nell’organizzazione delle attivita` di tirocinio relative
    agli operatori appartenenti al proprio profilo professionale ed esprime
    il proprio parere in merito alla loro valutazione;
    f) collabora alla definizione dei requisiti di formazione del
    proprio profilo professionale.
    Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ALLEGATO B
    (v. articolo 5, comma 2)
    ELENCO DELLE COMPETENZE DELL’AUTISTA SOCCORRITORE
    1) Competenze tecniche:
    a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d’uso dei veicoli,
    dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell’emergenza;
    b) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di
    traffico, ambientale e metereologica;
    c) conoscenza delle norme del codice della strada e, in
    particolare, delle norme in materia di prevenzione degli incidenti
    stradali;
    d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per
    la massima sicurezza del soccorso;
    e) conoscenza delle modalita` d’uso di strumenti informatici per:
    I) registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati
    richiesti per eventuali interventi di manutenzione;
    II) registrare gli interventi effettuati, primari e secondari;
    f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e delle altre
    condizioni psico-fisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;
    g) capacita` di utilizzare le apparecchiature radio in dotazione,
    i codici e le tecniche di comunicazione con le centrali operative 118;
    h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e
    delle cure di emergenza da prestare al paziente;
    i) capacita` di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni
    vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici;
    l) conoscenza delle procedure da adottare in caso di trattamento
    sanitario obbligatorio.
    2) Competenze cognitive:
    a) conoscenza del territorio di intervento finalizzata all’individuazione
    della zona di intervento anche in caso di indicazioni
    toponomastiche generiche;
    b) conoscenza delle caratteristiche delle varie tipologie di
    urgenza;
    c) conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela
    fisica e la sicurezza dei pazienti nonche´ del personale impegnato
    nell’intervento di soccorso;
    d) conoscenza dell’organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/
    emergenza.
    Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    3) Competenze relazionali:
    a) conoscenza delle tecniche del lavoro di e´quipe e attitudine a
    partecipare alle dinamiche di gruppo;
    b) conoscenza delle norme di comportamento relative alla figura
    del soccorritore e delle altre professionalita` che prestano la propria
    attivita` nelle operazioni di soccorso;
    c) capacita` di individuare eventuali interventi alternativi da
    prestare nell’opera di soccorso;
    d) possesso di adeguati requisiti di riservatezza e onesta` morale;
    e) disponibilita` e attitudine a condividere le proprie esperienze
    professionali con i soggetti che svolgono attivita` di tirocinio per
    l’acquisizione del profilo professionale di autista soccorritore.
    Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ALLEGATO C
    (v. articolo 8, comma 2)
    MODULI DIDATTICI, OBIETTIVI DI MODULO E
    MATERIE DI INSEGNAMENTO
    1) Modulo base (150 ore di teoria, 150 ore di esercitazioni, 150
    ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo:
    a) conoscenza delle caratteristiche di base:
    I) dei mezzi;
    II) delle tecniche di guida e di posizionamento;
    b) individuazione delle necessita` primarie dei pazienti nei vari
    tipi di emergenza;
    c) conoscenza della rete dei servizi di emergenza e della sua
    organizzazione;
    d) conoscenza e capacita` di utilizzazione dei metodi di immobilizzazione,
    di caricamento e di trasporto;
    e) conoscenza delle tecniche di rianimazione e di base nonche´
    delle norme di primo soccorso;
    f) conoscenza delle tecniche di defibrillazione precoce con
    defibrillatore automatico esterno.
    Materie di insegnamento:
    area culturale istituzionale e legislativa: elementi di organizzazione
    dei servizi di soccorso;
    area igienico-sanitaria: elementi di patologia generale, traumatologia
    e trattamento delle lesioni;
    area tecnico-operativa: tecniche base di guida e posizionamento
    dei mezzi di soccorso, supporto vitale di base e norme di primo
    soccorso, coadiuvazione del personale sanitario nelle urgenze, emergenze.
    2) Modulo professionale (250 ore di teoria, 150 ore di esercitazione,
    150 ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo:
    a) sviluppo della consapevolezza del ruolo dell’autista soccorritore;
    b) sviluppo dei rapporti con le altre figure professionali,
    operanti nell’ambito degli interventi di soccorso;
    c) conoscenza dettagliata delle caratteristiche:
    I) dei mezzi;
    II) delle tecniche di guida e di posizionamento;
    Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    d) conoscenza delle apparecchiature installate a bordo e capacita`
    di comunicare in modo adeguato con la centrale operativa 118;
    e) conoscenza dei princı`pi fondamentali di anatomia e di
    fisiologia del sistema nervoso, degli apparati locomotorio, respiratorio
    e cardiocircolatorio;
    f) conoscenza delle norme fondamentali della legislazione sanitaria
    e, in particolare, della organizzazione del Servizio sanitario
    nazionale;
    g) conoscenza dei componenti del sistema d’emergenza e delle
    risorse disponibili sul territorio di competenza.
    Materie di insegnamento:
    area culturale istituzionale e legislativa: princı`pi di etica professionale,
    organizzazione del Servizio sanitario nazionale ed elementi
    di legislazione sanitaria, lingua straniera;
    area igienico-sanitaria: princı`pi di anatomia e fisiologia del
    sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio,
    igiene e prevenzione nel soccorso e nei relativi mezzi;
    area tecnico-operativa: tecniche avanzate di guida e di posizionamento
    dei mezzi di soccorso, radiocomunicazione, prevenzione
    antinfortunistica negli interventi di soccorso, tecnologie sanitarie per
    il soccorso.
    3) Modulo avanzato (facoltativo) relativo a tematiche professionali
    specifiche (non piu` di 50 ore di teoria, 150 ore fra esercitazioni e
    tirocinio). Obiettivi didattici del modulo:
    approfondimento delle competenze acquisite con speciale riferimento
    a particolari competenze o a specifici ambiti operativi.
    Le materie di insegnamento sono specificate contestualmente alla
    definizione del modulo nelle diverse realta` regionali e nelle province
    autonome.
    Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 4256
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    PAGINA BIANCA
    € 0,26
    Stampato su carta riciclata ecologica
    *14PDL0050310*
    *14PDL0050310*
     
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