Disciplina del profilo professionale di autista so

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4501 PDL

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Like  
     
    .
    Avatar

    Coeslazio

    Group
    Administrator
    Posts
    5,320
    Reputation
    +13
    Location
    ROMA

    Status
    Offline
    CAMERA DEI DEPUTATI N. 4501

    PROPOSTA DI LEGGE
    d’iniziativa del deputato BELLILLO

    Disciplina del profilo professionale di autista soccorritore
    Presentata il 19 novembre 2003


    ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta
    di legge si propone di definire un
    profilo professionale, quello di autista soccorritore,
    nell’ambito del sistema sanitario,
    che al momento non gode di alcun riconoscimento.
    Si tratta di specificare ruoli, funzioni e
    formazione professionale di una categoria
    professionale che ha piu` volte richiesto e
    ancora attende una specifica normativa a
    livello nazionale.
    La presente proposta di legge si propone,
    dunque, di colmare questa lacuna,
    definendo il profilo professionale di autista
    soccorritore, in particolare specificando:
    a) le finalita` del profilo stesso;
    b) i contesti operativi nell’ambito dei
    quali l’autista soccorritore svolge le sue
    funzioni;
    c) il contesto relazionale, ovvero la
    collocazione organizzativa dell’operatore
    ed i rapporti con le altre professioni.
    In particolare, l’articolo 1 della proposta
    di legge ha il fine di definire il
    profilo professionale di autista soccorritore.
    L’articolo 2 definisce i contesti operativi
    nell’ambito dei quali devono svolgersi
    le attivita` proprie della figura professionale
    in oggetto, mentre l’articolo 3 delimita
    le attivita` e le competenze della
    stessa.
    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    L’articolo 4 disciplina la formazione
    professionale dell’autista soccorritore, la
    cui competenza e` devoluta alle regioni che
    a tale fine possono autorizzare strutture
    pubbliche o private all’organizzazione di
    appositi corsi e relative attivita` didattiche.
    Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano
    rispettivamente i requisiti richiesti per
    l’accesso ai corsi, le materie di insegnamento,
    il tirocinio, l’esame finale ed
    il rilascio del relativo attestato di qualifica.
    Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    PROPOSTA DI LEGGE
    __
    ART. 1.
    (Profilo professionale).
    1. La presente legge disciplina il profilo
    professionale di autista soccorritore (AS).
    2. L’AS e` l’esclusivo operatore che, a
    seguito del rilascio dell’attestato di qualifica
    conseguito al termine di una specifica
    formazione professionale, svolge le seguenti
    attivita`:
    a) conduzione dei mezzi di soccorso
    sanitario, comprendente la responsabilita`
    della sicurezza degli occupanti degli stessi
    mezzi;
    b) mantenimento dell’efficienza e
    della sicurezza del veicolo di soccorso
    affidatogli;
    c) collaborazione nell’intervento di
    soccorso sanitario nelle varie fasi del suo
    svolgimento;
    d) collaborazione nella messa in sicurezza
    dell’area interessata dall’evento.
    ART. 2.
    (Contesti operativi).
    1. L’AS presta la propria attivita` sul
    territorio, in regime di dipendenza o quale
    volontario, delle aziende sanitarie locali e
    delle aziende ospedaliere, delle organizzazioni
    di volontariato, delle cooperative e
    degli enti pubblici e privati, che svolgono
    servizi di soccorso e di trasporto sanitario
    anche al di fuori delle situazioni di emergenza.
    2. L’AS svolge la propria attivita` in
    collegamento funzionale e in collabora-
    Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    zione con gli altri operatori professionalmente
    predisposti alle attivita` di soccorso.
    ART. 3.
    (Attivita` e competenze).
    1. Le attivita` dell’AS riguardano la
    logistica dell’intervento di emergenza e
    sono svolte secondo i piani e le direttive
    della centrale operativa 118 o del servizio
    o del sanitario dal quale l’intervento e`
    coordinato. Tali attivita` sono individuate
    nelle seguenti tipologie:
    a) conduzione del mezzo di soccorso
    sanitario;
    b) collaborazione all’intervento di
    emergenza sanitaria, nell’ambito delle proprie
    competenze;
    c) supporto gestionale, organizzativo
    e formativo.
    2. Le attivita` di cui al comma 1 e le
    competenze richieste all’AS sono elencate,
    rispettivamente, negli allegati A e B annessi
    alla presente legge.
    ART. 4.
    (Formazione professionale).
    1. Le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano concorrono alla formazione
    dell’AS e autorizzano l’organizzazione
    dei corsi e delle relative attivita`
    didattiche, in conformita` alle disposizioni
    della presente legge.
    2. Le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano, sulla base delle
    richieste, autorizzano le aziende sanitarie
    locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni
    pubbliche e private, che rispondono
    ai requisiti minimi specificati dal Ministero
    della salute con apposite linee guida,
    alla effettuazione dei corsi di formazione
    di cui al comma 1.
    Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ART. 5.
    (Requisiti di accesso).
    1. Per l’accesso ai corsi di formazione
    di cui all’articolo 4, sono necessari i seguenti
    requisiti:
    a) possesso del diploma di istruzione
    secondaria di primo grado;
    b) possesso della patente di guida;
    c) eta` anagrafica stabilita dalla legislazione
    vigente in materia.
    ART. 6.
    (Organizzazione didattica).
    1. I corsi di formazione per AS sono
    strutturati in moduli. Ogni corso comprende
    i seguenti moduli didattici obbligatori:
    a) un modulo di base;
    b) un modulo professionale.
    2. I corsi di formazione per AS hanno
    durata di 1.000 ore, articolate nelle seguenti
    modalita`:
    a) modulo di base: 150 ore di teoria,
    150 ore di esercitazioni e 150 ore di
    tirocinio;
    b) modulo professionale: 250 ore di
    teoria, 150 ore di esercitazioni e 150 ore
    di tirocinio.
    3. Le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche
    tipologie di impiego dell’AS, possono
    prevedere ulteriori moduli didattici,
    riferiti a temi specifici, finalizzati all’acquisizione
    di specifiche competenze o all’inserimento
    dell’AS in particolari strutture
    organizzative locali. Tali moduli didattici
    devono essere costituiti da un massimo
    di 300 ore, delle quali non piu` di 100
    riservate ad insegnamenti teorici.
    4. Il passaggio da un modulo didattico
    al successivo e` stabilito a seguito di una
    Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    valutazione positiva dell’apprendimento e
    delle abilita` pratiche acquisite dal soggetto.
    ART. 7.
    (Materie di insegnamento).
    1. Le materie di insegnamento relative
    ai moduli didattici di cui al comma 1
    dell’articolo 6 sono articolate nelle seguenti
    aree disciplinari:
    a) area socio-culturale, istituzionale e
    legislativa;
    b) area igienico-sanitaria;
    c) area tecnico-operativa.
    2. Le materie di insegnamento sono
    elencate nell’allegato C annesso alla presente
    legge.
    3. Per le aree socio-culturale, istituzionale
    e legislativa ed igienico-sanitaria, la
    docenza e` affidata a personale qualificato,
    in possesso di diploma di laurea specifico
    in relazione alla materia o abilitato alla
    docenza specifica. Per l’area tecnico-operativa
    la docenza e` affidata al personale
    appartenente al profilo professionale di AS
    iscritto all’albo dei docenti tenuto dalla
    Federazione nazionale dei conducenti di
    emergenza sanitaria.
    ART. 8.
    (Tirocinio).
    1. Le attivita` di tirocinio sono svolte,
    sotto la guida di un AS, presso le strutture
    e i servizi preposti all’emergenza sanitaria
    territoriale.
    2. Al termine del tirocinio e` predisposta,
    per ogni soggetto, una scheda riassuntiva
    che documenta le attivita` svolte e
    attesta le capacita` dimostrate.
    ART. 9.
    (Esame finale e rilascio dell’attestato).
    1. La frequenza ai corsi di formazione
    e` obbligatoria e non sono ammessi alle
    Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    prove di valutazione finale gli allievi che
    hanno superato il limite massimo di assenze
    giustificate indicato dalla regione o
    dalla provincia autonoma competente, che
    non puo` comunque essere superiore al 10
    per cento delle ore complessivamente prescritte.
    2. Al termine del corso finale di formazione
    i soggetti devono sostenere una
    prova scritta, teorica e pratica. La commissione
    di esame e` nominata dai competenti
    organi della regione o della provincia
    autonoma, ed e` formata da un
    membro designato dall’assessorato regionale
    o provinciale competente in materia
    di sanita` , da un docente appartenente al
    profilo professionale di AS e dal responsabile
    della centrale operativa del 118
    territorialmente competenti.
    3. In caso di assenze superiori al limite
    del 10 per cento stabilito dal comma 1, il
    corso si considera interrotto. L’eventuale
    reiscrizione e` consentita secondo modalita`
    stabilite dalle singole strutture didattiche
    sentita la competente commissione di
    esame.
    4. Al soggetto che supera le prove finali
    di cui al comma 2 e` rilasciato dalla
    regione o dalla provincia autonoma competente
    un attestato di qualifica valido su
    tutto il territorio nazionale.
    ART. 10.
    (Crediti formativi. Regolamento
    di attuazione).
    1. Le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano determinano il credito
    formativo da attribuire agli eventuali titoli
    rilasciati da universita` , scuole statali e
    parificate, enti, associazioni e organizzazioni,
    pubblici e privati, attinenti al contenuto
    del corso di formazione per AS.
    2. Il credito formativo determinato ai
    sensi del comma 1 puo` essere attribuito
    esclusivamente agli operatori che svolgono,
    o hanno svolto, l’attivita` di autista di
    ambulanza, di autista soccorritore o di
    autista di ambulanza coordinatore alla
    Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    data di entrata in vigore della presente
    legge.
    3. Con decreto del Ministro della salute,
    di concerto con il Ministro delle infrastrutture
    e dei trasporti, e` adottato il
    regolamento di attuazione della presente
    legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
    tre mesi dalla data di entrata in vigore
    della presente legge, prevedendo altresı`,
    che alle disposizioni della medesima sia
    data completa attuazione entro il termine
    massimo di due anni.
    ART. 11.
    (Disposizione finale).
    1. Entro due anni dalla data di entrata
    in vigore della presente legge, i soggetti
    appartenenti ai profili e alle figure professionali
    adibiti alla conduzione dei mezzi
    di soccorso sanitario, previo rilascio dell’attestato
    di cui all’articolo 9, comma 4,
    acquisiscono il profilo professionale unico
    di AS.
    Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ALLEGATO A
    (v. articolo 3, comma 2)
    ELENCO DELLE ATTIVITA` DELL’AUTISTA SOCCORRITORE
    1) Conduzione del mezzo di soccorso:
    a) guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui e` responsabile),
    secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento
    di guida sicura in base:
    al codice della strada;
    alle condizioni di traffico;
    alla situazione metereologica;
    alle condizioni stradali;
    b) adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su
    indicazione del personale sanitario;
    c) comunica con la centrale operativa attraverso la strumentazione
    di bordo;
    d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le
    apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di
    manutenzione che non richiedono l’opera di uno specialista.
    2) Supporto al personale sanitario nell’intervento di urgenza/
    emergenza:
    a) collabora, sulla base delle proprie responsabilita` , alla stesura
    delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei
    servizi di appartenenza;
    b) partecipa alla valutazione sulla scena dell’intervento, alla
    messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di
    trasporto;
    c) collabora all’individuazione della necessita` di attivare ulteriori
    mezzi o servizi complementari per il soccorso;
    d) collabora al posizionamento corretto e adeguato del paziente;
    e) collabora alla liberazione delle vie aree, al mantenimento
    della temperatura corporea e al mantenimento delle funzioni vitali del
    paziente;
    f) aiuta nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento
    e caricamento;
    g) collabora a fornire assistenza psicologica al paziente;
    h) collabora nelle operazioni di immobilizzazione con tutti i
    presidi a disposizione, nella compressione digitale, nella omeostasi e
    nel bendaggio compressivo;
    Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    i) collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione
    ospedaliera o della struttura sanitaria di destinazione;
    l) collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi
    e alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua
    competenza.
    3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:
    a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in
    dotazione all’e´quipe di soccorso;
    b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione
    dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante
    il servizio;
    c) collabora alla verifica della qualita` del servizio;
    d) collabora con il personale sanitario, al termine dell’intervento,
    al ripristino:
    della funzionalita` completa del mezzo;
    della pulizia interna e dell’eventuale disinfezione;
    dei materiali e dei presı`di di immobilizzazione utilizzati;
    e) collabora nell’organizzazione delle attivita` di tirocinio relative
    agli operatori appartenenti al proprio profilo professionale ed esprime
    il proprio parere in merito alla loro valutazione;
    f) collabora alla definizione dei requisiti di formazione del
    proprio profilo professionale.
    Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ALLEGATO B
    (v. articolo 3, comma 2)
    ELENCO DELLE COMPETENZE DELL’AUTISTA SOCCORRITORE
    1) Competenze tecniche:
    a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d’uso dei veicoli,
    dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell’emergenza;
    b) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di
    traffico, ambientale e metereologica;
    c) conoscenza delle norme del codice della strada e, in
    particolare, delle norme in materia di prevenzione degli incidenti
    stradali;
    d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per
    la massima sicurezza del soccorso;
    e) conoscenza delle modalita` d’uso di strumenti informatici per:
    registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati
    richiesti per eventuali interventi di manutenzione;
    registrare gli interventi effettuati, primari e secondari;
    f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e delle altre
    condizioni psico-fisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;
    g) capacita` di utilizzare le apparecchiature radio in dotazione,
    i codici e le tecniche di comunicazione con le centrali operative 118;
    h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e
    delle cure di emergenza da prestare al paziente;
    i) capacita` di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni
    vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici;
    l) conoscenza delle procedure da adottare in caso di trattamento
    sanitario obbligatorio.
    2) Competenze cognitive:
    a) conoscenza del territorio di intervento finalizzata all’individuazione
    della zona di intervento anche in caso di indicazioni
    toponomastiche generiche;
    b) conoscenza delle caratteristiche delle varie tipologie di
    urgenza;
    c) conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela
    fisica e la sicurezza dei pazienti nonche´ del personale impegnato
    nell’intervento di soccorso;
    d) conoscenza dell’organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/
    emergenza.
    Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    3) Competenze relazionali:
    a) conoscenza delle tecniche del lavoro di e´quipe e attitudine a
    partecipare alle dinamiche di gruppo;
    b) conoscenza delle norme di comportamento relative alla figura
    del soccorritore e delle altre professionalita` che prestano la propria
    attivita` nelle operazioni di soccorso;
    c) capacita` di individuare eventuali interventi alternativi da
    prestare nell’opera di soccorso;
    d) possesso di adeguati requisiti di riservatezza e onesta` morale;
    e) disponibilita` e attitudine a condividere le proprie esperienze
    professionali con i soggetti che svolgono attivita` di tirocinio per
    l’acquisizione del profilo professionale di autista soccorritore.
    Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ALLEGATO C
    (v. articolo 7, comma 2)
    MODULI DIDATTICI, OBIETTIVI DI MODULO E
    MATERIE DI INSEGNAMENTO
    1) Modulo base (150 ore di teoria, 150 ore di esercitazioni, 150
    ore di tirocinio).
    Obiettivi didattici del modulo:
    a) conoscenza delle caratteristiche di base:
    dei mezzi;
    delle tecniche di guida e di posizionamento;
    b) individuazione delle necessita` primarie dei pazienti nei vari
    tipi di emergenza;
    c) conoscenza della rete dei servizi di emergenza e della sua
    organizzazione;
    d) conoscenza e capacita` di utilizzazione dei metodi di immobilizzazione,
    di caricamento e di trasporto;
    e) conoscenza delle tecniche di rianimazione e di base nonche´
    delle norme di primo soccorso;
    f) conoscenza delle tecniche di defibrillazione precoce con
    defibrillatore automatico esterno.
    Materie di insegnamento:
    a) area culturale istituzionale e legislativa: elementi di organizzazione
    dei servizi di soccorso;
    b) area igienico-sanitaria: elementi di patologia generale, traumatologia
    e trattamento delle lesioni;
    c) area tecnico-operativa: tecniche base di guida e posizionamento
    dei mezzi di soccorso, supporto vitale di base e norme di primo
    soccorso, coadiuvazione del personale sanitario nelle urgenze/emergenze.
    2) Modulo professionale (250 ore di teoria, 150 ore di esercitazione,
    150 ore di tirocinio).
    Obiettivi didattici del modulo:
    a) sviluppo della consapevolezza del ruolo dell’autista soccorritore;
    b) sviluppo dei rapporti con le altre figure professionali,
    operanti nell’ambito degli interventi di soccorso;
    Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    c) conoscenza dettagliata delle caratteristiche:
    dei mezzi;
    delle tecniche di guida e di posizionamento;
    d) conoscenza delle apparecchiature installate a bordo e capacita`
    di comunicare in modo adeguato con la centrale operativa 118;
    e) conoscenza dei princı`pi fondamentali di anatomia e di
    fisiologia del sistema nervoso, degli apparati locomotorio, respiratorio
    e cardiocircolatorio;
    f) conoscenza delle norme fondamentali della legislazione sanitaria
    e, in particolare, della organizzazione del Servizio sanitario
    nazionale;
    g) conoscenza dei componenti del sistema d’emergenza e delle
    risorse disponibili sul territorio di competenza.
    Materie di insegnamento:
    a) area culturale istituzionale e legislativa: princı`pi di etica
    professionale, organizzazione del Servizio sanitario nazionale ed
    elementi di legislazione sanitaria, lingua straniera;
    b) area igienico-sanitaria: princı`pi di anatomia e fisiologia del
    sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio,
    igiene e prevenzione nel soccorso e nei relativi mezzi;
    c) area tecnico-operativa: tecniche avanzate di guida e di
    posizionamento dei mezzi di soccorso, radiocomunicazione, prevenzione
    antinfortunistica negli interventi di soccorso, tecnologie sanitarie
    per il soccorso.
    3) Modulo avanzato (facoltativo) relativo a tematiche professionali
    specifiche (non piu` di 50 ore di teoria, 150 ore fra esercitazioni e
    tirocinio).
    Obiettivi didattici del modulo:
    a) approfondimento delle competenze acquisite con speciale
    riferimento a particolari competenze o a specifici ambiti operativi;
    b) le materie di insegnamento sono specificate contestualmente
    alla definizione del modulo nelle diverse realta` regionali e nelle
    province autonome.
    Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 4501
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    PAGINA BIANCA
    € 0,30
    Stampato su carta riciclata ecologica
    *14PDL0053440*
    *14PDL0053440*
     
    .
0 replies since 25/10/2004, 22:42   615 views
  Share  
.