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CAMERA DEI DEPUTATI N. 4501 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato BELLILLO
Disciplina del profilo professionale di autista soccorritore Presentata il 19 novembre 2003
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone di definire un profilo professionale, quello di autista soccorritore, nell’ambito del sistema sanitario, che al momento non gode di alcun riconoscimento. Si tratta di specificare ruoli, funzioni e formazione professionale di una categoria professionale che ha piu` volte richiesto e ancora attende una specifica normativa a livello nazionale. La presente proposta di legge si propone, dunque, di colmare questa lacuna, definendo il profilo professionale di autista soccorritore, in particolare specificando: a) le finalita` del profilo stesso; b) i contesti operativi nell’ambito dei quali l’autista soccorritore svolge le sue funzioni; c) il contesto relazionale, ovvero la collocazione organizzativa dell’operatore ed i rapporti con le altre professioni. In particolare, l’articolo 1 della proposta di legge ha il fine di definire il profilo professionale di autista soccorritore. L’articolo 2 definisce i contesti operativi nell’ambito dei quali devono svolgersi le attivita` proprie della figura professionale in oggetto, mentre l’articolo 3 delimita le attivita` e le competenze della stessa. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI L’articolo 4 disciplina la formazione professionale dell’autista soccorritore, la cui competenza e` devoluta alle regioni che a tale fine possono autorizzare strutture pubbliche o private all’organizzazione di appositi corsi e relative attivita` didattiche. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano rispettivamente i requisiti richiesti per l’accesso ai corsi, le materie di insegnamento, il tirocinio, l’esame finale ed il rilascio del relativo attestato di qualifica. Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Profilo professionale). 1. La presente legge disciplina il profilo professionale di autista soccorritore (AS). 2. L’AS e` l’esclusivo operatore che, a seguito del rilascio dell’attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale, svolge le seguenti attivita`: a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, comprendente la responsabilita` della sicurezza degli occupanti degli stessi mezzi; b) mantenimento dell’efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli; c) collaborazione nell’intervento di soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento; d) collaborazione nella messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento. ART. 2. (Contesti operativi). 1. L’AS presta la propria attivita` sul territorio, in regime di dipendenza o quale volontario, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e degli enti pubblici e privati, che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza. 2. L’AS svolge la propria attivita` in collegamento funzionale e in collabora- Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI zione con gli altri operatori professionalmente predisposti alle attivita` di soccorso. ART. 3. (Attivita` e competenze). 1. Le attivita` dell’AS riguardano la logistica dell’intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 o del servizio o del sanitario dal quale l’intervento e` coordinato. Tali attivita` sono individuate nelle seguenti tipologie: a) conduzione del mezzo di soccorso sanitario; b) collaborazione all’intervento di emergenza sanitaria, nell’ambito delle proprie competenze; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. 2. Le attivita` di cui al comma 1 e le competenze richieste all’AS sono elencate, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla presente legge. ART. 4. (Formazione professionale). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla formazione dell’AS e autorizzano l’organizzazione dei corsi e delle relative attivita` didattiche, in conformita` alle disposizioni della presente legge. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle richieste, autorizzano le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della salute con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione di cui al comma 1. Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 5. (Requisiti di accesso). 1. Per l’accesso ai corsi di formazione di cui all’articolo 4, sono necessari i seguenti requisiti: a) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; b) possesso della patente di guida; c) eta` anagrafica stabilita dalla legislazione vigente in materia. ART. 6. (Organizzazione didattica). 1. I corsi di formazione per AS sono strutturati in moduli. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici obbligatori: a) un modulo di base; b) un modulo professionale. 2. I corsi di formazione per AS hanno durata di 1.000 ore, articolate nelle seguenti modalita`: a) modulo di base: 150 ore di teoria, 150 ore di esercitazioni e 150 ore di tirocinio; b) modulo professionale: 250 ore di teoria, 150 ore di esercitazioni e 150 ore di tirocinio. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell’AS, possono prevedere ulteriori moduli didattici, riferiti a temi specifici, finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze o all’inserimento dell’AS in particolari strutture organizzative locali. Tali moduli didattici devono essere costituiti da un massimo di 300 ore, delle quali non piu` di 100 riservate ad insegnamenti teorici. 4. Il passaggio da un modulo didattico al successivo e` stabilito a seguito di una Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI valutazione positiva dell’apprendimento e delle abilita` pratiche acquisite dal soggetto. ART. 7. (Materie di insegnamento). 1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui al comma 1 dell’articolo 6 sono articolate nelle seguenti aree disciplinari: a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa; b) area igienico-sanitaria; c) area tecnico-operativa. 2. Le materie di insegnamento sono elencate nell’allegato C annesso alla presente legge. 3. Per le aree socio-culturale, istituzionale e legislativa ed igienico-sanitaria, la docenza e` affidata a personale qualificato, in possesso di diploma di laurea specifico in relazione alla materia o abilitato alla docenza specifica. Per l’area tecnico-operativa la docenza e` affidata al personale appartenente al profilo professionale di AS iscritto all’albo dei docenti tenuto dalla Federazione nazionale dei conducenti di emergenza sanitaria. ART. 8. (Tirocinio). 1. Le attivita` di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un AS, presso le strutture e i servizi preposti all’emergenza sanitaria territoriale. 2. Al termine del tirocinio e` predisposta, per ogni soggetto, una scheda riassuntiva che documenta le attivita` svolte e attesta le capacita` dimostrate. ART. 9. (Esame finale e rilascio dell’attestato). 1. La frequenza ai corsi di formazione e` obbligatoria e non sono ammessi alle Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI prove di valutazione finale gli allievi che hanno superato il limite massimo di assenze giustificate indicato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, che non puo` comunque essere superiore al 10 per cento delle ore complessivamente prescritte. 2. Al termine del corso finale di formazione i soggetti devono sostenere una prova scritta, teorica e pratica. La commissione di esame e` nominata dai competenti organi della regione o della provincia autonoma, ed e` formata da un membro designato dall’assessorato regionale o provinciale competente in materia di sanita` , da un docente appartenente al profilo professionale di AS e dal responsabile della centrale operativa del 118 territorialmente competenti. 3. In caso di assenze superiori al limite del 10 per cento stabilito dal comma 1, il corso si considera interrotto. L’eventuale reiscrizione e` consentita secondo modalita` stabilite dalle singole strutture didattiche sentita la competente commissione di esame. 4. Al soggetto che supera le prove finali di cui al comma 2 e` rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma competente un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale. ART. 10. (Crediti formativi. Regolamento di attuazione). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano il credito formativo da attribuire agli eventuali titoli rilasciati da universita` , scuole statali e parificate, enti, associazioni e organizzazioni, pubblici e privati, attinenti al contenuto del corso di formazione per AS. 2. Il credito formativo determinato ai sensi del comma 1 puo` essere attribuito esclusivamente agli operatori che svolgono, o hanno svolto, l’attivita` di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore alla Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e` adottato il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo altresı`, che alle disposizioni della medesima sia data completa attuazione entro il termine massimo di due anni. ART. 11. (Disposizione finale). 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti appartenenti ai profili e alle figure professionali adibiti alla conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, previo rilascio dell’attestato di cui all’articolo 9, comma 4, acquisiscono il profilo professionale unico di AS. Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ALLEGATO A (v. articolo 3, comma 2) ELENCO DELLE ATTIVITA` DELL’AUTISTA SOCCORRITORE 1) Conduzione del mezzo di soccorso: a) guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui e` responsabile), secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base: al codice della strada; alle condizioni di traffico; alla situazione metereologica; alle condizioni stradali; b) adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario; c) comunica con la centrale operativa attraverso la strumentazione di bordo; d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione che non richiedono l’opera di uno specialista. 2) Supporto al personale sanitario nell’intervento di urgenza/ emergenza: a) collabora, sulla base delle proprie responsabilita` , alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi di appartenenza; b) partecipa alla valutazione sulla scena dell’intervento, alla messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di trasporto; c) collabora all’individuazione della necessita` di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari per il soccorso; d) collabora al posizionamento corretto e adeguato del paziente; e) collabora alla liberazione delle vie aree, al mantenimento della temperatura corporea e al mantenimento delle funzioni vitali del paziente; f) aiuta nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento e caricamento; g) collabora a fornire assistenza psicologica al paziente; h) collabora nelle operazioni di immobilizzazione con tutti i presidi a disposizione, nella compressione digitale, nella omeostasi e nel bendaggio compressivo; Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI i) collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera o della struttura sanitaria di destinazione; l) collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi e alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza. 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione all’e´quipe di soccorso; b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio; c) collabora alla verifica della qualita` del servizio; d) collabora con il personale sanitario, al termine dell’intervento, al ripristino: della funzionalita` completa del mezzo; della pulizia interna e dell’eventuale disinfezione; dei materiali e dei presı`di di immobilizzazione utilizzati; e) collabora nell’organizzazione delle attivita` di tirocinio relative agli operatori appartenenti al proprio profilo professionale ed esprime il proprio parere in merito alla loro valutazione; f) collabora alla definizione dei requisiti di formazione del proprio profilo professionale. Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ALLEGATO B (v. articolo 3, comma 2) ELENCO DELLE COMPETENZE DELL’AUTISTA SOCCORRITORE 1) Competenze tecniche: a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d’uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell’emergenza; b) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico, ambientale e metereologica; c) conoscenza delle norme del codice della strada e, in particolare, delle norme in materia di prevenzione degli incidenti stradali; d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso; e) conoscenza delle modalita` d’uso di strumenti informatici per: registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione; registrare gli interventi effettuati, primari e secondari; f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e delle altre condizioni psico-fisiche connesse alle principali emergenze sanitarie; g) capacita` di utilizzare le apparecchiature radio in dotazione, i codici e le tecniche di comunicazione con le centrali operative 118; h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle cure di emergenza da prestare al paziente; i) capacita` di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici; l) conoscenza delle procedure da adottare in caso di trattamento sanitario obbligatorio. 2) Competenze cognitive: a) conoscenza del territorio di intervento finalizzata all’individuazione della zona di intervento anche in caso di indicazioni toponomastiche generiche; b) conoscenza delle caratteristiche delle varie tipologie di urgenza; c) conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti nonche´ del personale impegnato nell’intervento di soccorso; d) conoscenza dell’organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/ emergenza. Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 3) Competenze relazionali: a) conoscenza delle tecniche del lavoro di e´quipe e attitudine a partecipare alle dinamiche di gruppo; b) conoscenza delle norme di comportamento relative alla figura del soccorritore e delle altre professionalita` che prestano la propria attivita` nelle operazioni di soccorso; c) capacita` di individuare eventuali interventi alternativi da prestare nell’opera di soccorso; d) possesso di adeguati requisiti di riservatezza e onesta` morale; e) disponibilita` e attitudine a condividere le proprie esperienze professionali con i soggetti che svolgono attivita` di tirocinio per l’acquisizione del profilo professionale di autista soccorritore. Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ALLEGATO C (v. articolo 7, comma 2) MODULI DIDATTICI, OBIETTIVI DI MODULO E MATERIE DI INSEGNAMENTO 1) Modulo base (150 ore di teoria, 150 ore di esercitazioni, 150 ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo: a) conoscenza delle caratteristiche di base: dei mezzi; delle tecniche di guida e di posizionamento; b) individuazione delle necessita` primarie dei pazienti nei vari tipi di emergenza; c) conoscenza della rete dei servizi di emergenza e della sua organizzazione; d) conoscenza e capacita` di utilizzazione dei metodi di immobilizzazione, di caricamento e di trasporto; e) conoscenza delle tecniche di rianimazione e di base nonche´ delle norme di primo soccorso; f) conoscenza delle tecniche di defibrillazione precoce con defibrillatore automatico esterno. Materie di insegnamento: a) area culturale istituzionale e legislativa: elementi di organizzazione dei servizi di soccorso; b) area igienico-sanitaria: elementi di patologia generale, traumatologia e trattamento delle lesioni; c) area tecnico-operativa: tecniche base di guida e posizionamento dei mezzi di soccorso, supporto vitale di base e norme di primo soccorso, coadiuvazione del personale sanitario nelle urgenze/emergenze. 2) Modulo professionale (250 ore di teoria, 150 ore di esercitazione, 150 ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo: a) sviluppo della consapevolezza del ruolo dell’autista soccorritore; b) sviluppo dei rapporti con le altre figure professionali, operanti nell’ambito degli interventi di soccorso; Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI c) conoscenza dettagliata delle caratteristiche: dei mezzi; delle tecniche di guida e di posizionamento; d) conoscenza delle apparecchiature installate a bordo e capacita` di comunicare in modo adeguato con la centrale operativa 118; e) conoscenza dei princı`pi fondamentali di anatomia e di fisiologia del sistema nervoso, degli apparati locomotorio, respiratorio e cardiocircolatorio; f) conoscenza delle norme fondamentali della legislazione sanitaria e, in particolare, della organizzazione del Servizio sanitario nazionale; g) conoscenza dei componenti del sistema d’emergenza e delle risorse disponibili sul territorio di competenza. Materie di insegnamento: a) area culturale istituzionale e legislativa: princı`pi di etica professionale, organizzazione del Servizio sanitario nazionale ed elementi di legislazione sanitaria, lingua straniera; b) area igienico-sanitaria: princı`pi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio, igiene e prevenzione nel soccorso e nei relativi mezzi; c) area tecnico-operativa: tecniche avanzate di guida e di posizionamento dei mezzi di soccorso, radiocomunicazione, prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso, tecnologie sanitarie per il soccorso. 3) Modulo avanzato (facoltativo) relativo a tematiche professionali specifiche (non piu` di 50 ore di teoria, 150 ore fra esercitazioni e tirocinio). Obiettivi didattici del modulo: a) approfondimento delle competenze acquisite con speciale riferimento a particolari competenze o a specifici ambiti operativi; b) le materie di insegnamento sono specificate contestualmente alla definizione del modulo nelle diverse realta` regionali e nelle province autonome. Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 4501 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PAGINA BIANCA € 0,30 Stampato su carta riciclata ecologica *14PDL0053440* *14PDL0053440*
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