Disciplina del riconoscimento della professione

Disegno di legge N. 2458 Senato

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    Legislatura 14º - Disegno di legge N. 2458



    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–


    N. 2458




    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa dei senatori FORLANI, BONATESTA, CALLEGARO, CARRARA, CAVALLARO, CHERCHI, CHIRILLI, COLLINO, CONSOLO, CONTESTABILE, IZZO, D’AMBROSIO, DANZI, DEMASI, FRAU, GABURRO, GRECO, GUBERT, GUBETTI, IERVOLINO, COVIELLO, COZZOLINO, BASILE, IOANNUCCI, MAFFIOLI, MALABARBA, MELELEO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MUGNAI, PALOMBO, PELLICINI, ROLLANDIN, SALINI, SALZANO, SODANO Calogero, SAMBIN, TAROLLI, TREMATERRA, ULIVI, VICINI e ZANOLETTI

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2003

    ———–

    Disciplina del riconoscimento della professione
    di autista soccorritore


    ———–

    Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende individuare il profilo professionale del conducente di emergenza sanitaria, ovvero dell’autista soccorritore, considerato il vuoto legislativo in materia.

    Ad oggi, infatti nonostante gli autisti soccorritori abbiano un chiaro ruolo nell’organizzazione dei servizi di emergenza e quindi una coscienza di categoria che li porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentare i loro compiti, attività e formazione, esiste una grave lacuna legislativa.
    Appare necessario quindi introdurre nel sistema delle professioni sanitarie quella dell’autista soccorritore definendone il profilo, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, determinandone il ruolo e i reciproci rapporti all’interno dei vari ambiti organizzativi nel cui seno si colloca tale figura.
    La richiesta di disciplinare l’esercizio e l’accesso alla professione di autista soccorritore risponde ad una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualità del servizio che il cittadino utente richiede ormai nei confronti di tutte le prestazioni professionali, in particolare di quelle che operano nell’ambito sanitario.
    Tuttavia a questa esigenza, ormai manifestata da tempo, non corrisponde una risposta adeguata sotto il profilo normativo.
    In particolare, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di riforma del Sistema sanitario nazionale, non prendendo in considerazione numerose professionalità, anche esistenti da tempo, forse dotate di minor visibilità, ma certo non di minore importanza per il funzionamento complessivo del Servizio sanitario nazionale, non consente di dare adeguata soluzione al problema della sistematica e coerente regolamentazione di tutte le professioni sanitarie, inclusa quella dell’autista soccorritore.
    Per questa ragione il presente disegno di legge mira a definire il profilo professionale di autista soccorritore specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione organizzativa dell’operatore stesso ed i rapporti con le altre professioni. In altre parole predispone una normativa che indica competenze tecniche, cognitive e relazionali che l’operatore deve possedere.
    Questa iniziativa legislativa vuole inoltre disciplinare le modalità di accesso a tale professione, ai fini di uniformare la formazione di tutti coloro che la esercitano, lasciando una certa «flessibilità» alle singole regioni e alle province autonome, in relazione alle esigenze operative locali, ma sempre nel quadro di regole comuni, stabilite a livello centrale, a garanzia di una sostanziale omogeneità della figura.
    Ciò permetterà sicuramente di individuare il necessario livello professionale della categoria, ai fini di adeguare la professionalità dell’autista soccorritore agli standard europei e di permettere la libera circolazione dei lavoratori nell’area comunitaria, prevedendo una formazione che garantisca riconoscimento in tutti i Paesi dell’Unione europea.
    A tal fine l’articolo 1 individua la figura dell’autista soccorritore e ne definisce compiti e funzioni.
    L’articolo 2 delega alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla formazione professionale dell’autista soccorritore. L’articolo 3 specifica che l’autista soccorritore presta la sua attività in regime di dipendenza o di volontariato delle aziende sanitarie locali o ospedaliere, di associazioni di volontariato, di cooperative e di enti pubblici e privati. L’articolo 4 prevede le attività che l’autista soccorritore presta in collaborazione con gli altri operatori preposti all’intervento di soccorso.
    L’articolo 5 stabilisce i requisiti di accesso ai corsi di formazione: diploma di istruzione secondaria di primo grado, possesso della patente di guida, ed un’età non inferiore a quella prevista dall’articolo 115 del codice della strada. Inoltre dispone che chi svolge o ha svolto l’attività di autista di ambulanza, autista soccorritore o autista di ambulanza coordinatore con all’attivo almeno 1.500 ore di servizio alla data di entrata in vigore della legge, sia esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione e sia sottoposto all’esame finale, ai sensi dell’articolo 9, ai fini dell’acquisizione dell’attestato abilitante all’esercizio della professione.
    L’articolo 6 descrive l’organizzazione didattica dei corsi di formazione, che sono strutturati per moduli ed aree disciplinari al fine di assicurare conoscenze di base e di fornire conoscenze specifiche.
    La formazione è di tipo teorico–pratico (esercitazioni e stage) e prevede un tirocinio secondo quanto dispone l’articolo 8. Per ogni modulo didattico ed ogni area disciplinare dovranno essere specificate le singole materie di insegnamento e i relativi obiettivi come prevede l’articolo 7. La specificazione di attività, competenze e materie d’insegnamento dovrà essere fatta con la collaborazione di esperti della categoria interessata e di funzionari regionali; la presenza di questi ultimi garantirà il dovuto raccordo con le esigenze operative e con le modalità organizzative del Servizio sanitario nazionale.
    L’articolo 9 prevede poi la frequenza obbligatoria dei corsi ed un esame finale davanti un’apposita commissione, che rilascerà un attestato di qualifica riconosciuto su tutto il territorio nazionale.



    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    (Profilo professionale)

    1. L’autista soccorritore è l’esclusivo operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito a norma dell’articolo 9, svolge attività di:

    a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

    b) manutenzione dell’efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;
    c) collaborazione nell’intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell’evento.

    Art. 2.

    (Formazione)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle richieste, autorizzano alla effettuazione dei corsi di formazione professionale di autista soccorritore le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti pubblici preposti alla formazione professionale, le associazioni professionali degli operatori dell’emergenza e trasporto sanitario, le associazioni, le cooperative e le aziende private che operano nei trasporti sanitari, in possesso dei seguenti requisiti:

    a) presenza all’interno dell’ente o dell’associazione di un servizio per la formazione e l’aggiornamento del personale o previsione nello statuto di attività formativa;

    b) disponibilità a qualsiasi titolo di strutture logistiche e tecnologie necessarie all’espletamento del corso;
    c) individuazione e disponibilità di tutti i docenti necessari all’espletamento del corso;
    d) individuazione del responsabile del corso;
    e) individuazione dell’ente pubblico o privato disponibile ad ospitare il tirocinio.

    2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1 presentano la richiesta di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, allegando un’autocertificazione in cui dichiarano il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

    Art. 3.

    (Contesti operativi)

    1. L’autista soccorritore presta la propria attività sul territorio nazionale, in regime di dipendenza o di volontariato di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di associazioni di volontariato, di cooperative e di enti pubblici o privati, che svolgono servizi di soccorso e trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

    Art. 4.

    (Attività e competenze)

    1. Le attività dell’autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell’intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 di riferimento o dell’autorità dalla quale l’intervento è coordinato.

    2. L’autista soccorritore svolge l’attività di cui al comma 1, in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli altri operatori professionalmente preposti all’intervento di soccorso.
    3. Le attività di cui al comma 1 sono indicate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

    Art. 5.

    (Requisiti di accesso)

    1. Per l’accesso ai corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all’articolo 2 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida e l’età anagrafica di cui all’articolo 115, comma 1, lettera e), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l’attività di autista di ambulanza o autista soccorritore o autista di ambulanza coordinatore, con all’attivo almeno 1.500 ore di servizio, sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione e sono sottoposti all’esame finale previsto dall’articolo 9.
    3. Quanto disposto al comma 2 non si applica agli operatori che espletano le attività di cui al medesimo comma come funzioni ausiliarie rispetto al ruolo ed alla qualifica di appartenenza.

    Art. 6.

    (Organizzazione didattica)

    1. I corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all’articolo 2 prevedono due moduli didattici obbligatori:

    a) un modulo di base;

    b) un modulo professionale.

    2. I corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all’articolo 2 hanno durata di 1.000 ore annue così ripartite:
    a) modulo di base: 150 ore di teoria; 150 ore di esercitazioni; 150 ore di tirocinio;
    b) modulo professionale: 250 ore di teoria; 150 ore di esercitazioni; 150 ore di tirocinio.
    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell’autista soccorritore, possono prevedere ulteriori moduli didattici, riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze e per integrare l’autista soccorritore in particolari strutture organizzative locali. Tali moduli tematici aggiuntivi non possonno superare il tetto massimo di 300 ore, delle quali non più di 100 ore sono riservate ad insegnamenti teorici.

    4. Il passaggio dal modulo di base a quello professionale è condizionato all’acquisizione di una valutazione positiva dell’apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall’allievo da parte dei docenti del modulo di base.

    Art. 7.

    (Materie di insegnamento)

    1. I moduli didattici di cui al comma 1 dell’articolo 6, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

    a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;

    b) area igienico-sanitaria;
    c) area tecnico-operativa.

    2. Le materie di insegnamento sono individuate nell’allegato C annesso alla presente legge.

    3. Per le aree socio-culturale, istituzionale e legislativa e igienico-sanitaria la docenza è affidata a personale qualificato, in possesso di diploma di laurea o di abilitazione in relazione a ciascuna specifica materia d’insegnamento. Per l’area tecnico-operativa la docenza è affidata ad autisti soccorritori iscritti all’albo dei docenti tenuto dalla Federazione italiana conducenti emergenza sanitaria (CoES Italia).

    Art. 8.

    (Tirocinio)

    1. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore, secondo le modalità di cui all’articolo 6, presso le strutture ed i servizi preposti all’emergenza sanitaria territoriale. Al termine del tirocinio è predisposta, per ogni allievo, una scheda riassuntiva che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate dall’allievo.

    Art. 9.

    (Esame finale e rilascio dell’attestato)

    1. La frequenza ai corsi di formazione è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che hanno superato il tetto massimo di assenze giustificate indicato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, che comunque non deve superare il 10 per cento delle ore complessive.

    2. Se le assenze al corso di formazione superano il 10 per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e l’eventuale ripresa della frequenza in un corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica, sentita la commissione d’esame.
    3. Al termine del corso di formazione gli allievi sono sottoposti ad una prova scritta, teorica e pratica, da parte di un’apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, composta da tre membri, di cui uno nominato dall’assessorato regionale o provinciale alla sanità, uno dal responsabile della centrale operativa 118 competente per territorio e uno dalla Federazione CoES Italia e scelto tra gli iscritti all’albo dei docenti tenuto dalla federazione stessa.
    4. All’allievo che supera le prove di cui al comma 3, è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma, un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
    5. Il conseguimento dell’attestato di autista soccorritore costituisce titolo abilitante all’esercizio della professione nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge.





    Allegato A

    (articolo 4, comma 3)

    ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE

    PER L’AUTISTA SOCCORRITORE

    1) Conduzione del mezzo di soccorso:
    a) guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui è responsabile), secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base a:
    I) codice della strada;

    II) condizioni di traffico;
    III) situazione metereologica;
    IV) condizioni stradali;

    b) adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario o della centrale operativa 118;

    c) comunica con la centrale operativa attraverso la strumentazione di bordo;
    d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.

    2) Supporto al personale sanitario e agli altri operatori dell’equipaggio nell’intervento di urgenza/emergenza:

    a) collabora, sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d’appartenenza;

    b) partecipa alla valutazione della scena dell’intervento, alla messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di trasporto;
    c) collabora all’individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari al soccorso;
    d) collabora al posizionamento corretto ed adeguato del paziente;
    e) collabora alla liberazione delle vie aeree, al mantenimento della temperatura corporea, al mantenimento delle funzioni vitali ed alla defibrillazione effettuata a mezzo DAE (defibrillatore semiautomatico esterno);
    f) collabora alle procedure diagnostiche ed alla stabilizzazione del paziente sul luogo dell’evento;
    g) aiuta nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento e caricamento;
    h) collabora a fornire assistenza psicologica al paziente;
    i) collabora nelle operazioni di immobilizzazione con tutti i presìdi a disposizione, nella compressione digitale, nella omeostasi e nel bendaggio compressivo;
    l) collabora al trasposto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;
    m) collabora all’attuazione dei sistemi di verifica degli interventi ed alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza;
    n) in assenza di personale sanitario svolge anche funzioni di capo equipaggio.

    3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

    a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione all’équipe di soccorso;

    b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;
    c) collabora alla verifica della qualità del servizio;
    d) collabora col personale sanitario e gli altri operatori dell’equipaggio, al termine dell’intervento, al ripristino di:

    I) funzionalità completa del mezzo;

    II) pulizia interna ed eventuale disinfezione;
    III) materiali e presìdi di immobilizzazione utilizzati;

    e) concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo professionale, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;

    f) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione.





    Allegato B

    (articolo 4, comma 3)

    ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE

    DELL’AUTISTA SOCCORRITORE

    1) Competenze tecniche:
    a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d’uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell’emergenza;

    b) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico, ambientale e metereologica;
    c) conoscenza delle norme del codice della strada e della prevenzione degli incidenti stradali;
    d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;
    e) conoscenza dell’utilizzo di strumenti informatici per:

    I) registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;

    II) registrare gli interventi effettuati sia primari che secondari;

    f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni psicofisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;

    g) capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, conoscenza dei codici e delle tecniche di comunicazione con le centrali operative 118;
    h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;
    i) capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici;
    l) conoscenza delle procedure da adottare in caso di TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

    2) Competenze cognitive:

    a) conoscenza del territorio d’intervento e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;

    b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di urgenza;
    c) conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell’intervento di soccorso;
    d) conoscenza dell’organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/emergenza.

    3) Competenze relazionali:

    a) conoscenza delle tecniche del lavoro in équipe e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;

    b) conoscenza delle norme di comportamento del soccorritore e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di soccorso;
    c) capacità di individuare con l’intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare;
    d) capacità di condurre la propria attività con dovuta riservatezza ed eticità;
    e) capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai tirocinanti.





    Allegato C

    (articolo 7, comma 2)

    MODULI DIDATTICI, OBIETTIVI DI MODULO

    E MATERIE DI INSEGNAMENTO

    1) Modulo base (150 ore di teoria, 150 ore di esercitazioni, 150 ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo:

    a) conoscenza del codice della strada;

    b) conoscenza delle tecniche d’interpretazione topografiche e cartografiche stradali;
    c) conoscenza della rete dei servizi di emergenza e della sua organizzazione;
    d) conoscenza dei princìpi fondamentali di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, dell’apparato locomotorio, respiratorio e cardiocircolatorio;
    e) conoscenza delle metodologie per individuare le necessità primarie delle persone nei vari tipi di emergenza;
    f) conoscenza dei sistemi di immobilizzazione, caricamento e trasporto e della loro applicazione;
    g) conoscenza delle tecniche di rianimazione di base e delle norme di primo soccorso;
    h) conoscenza delle tecniche di defibrillazione precoce con DAE (defibrillatore semiautomatico esterno).

    Materie di insegnamento:
    area socio-culturale, istituzionale e legislativa: elementi di organizzazione dei servizi di soccorso;
    area igienico-sanitaria: princìpi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio; elementi di patologia generale;
    area tecnico-operativa: applicazione del codice della strada; applicazione delle tecniche topografiche e cartografia stradale; supporto vitale di base, defibrillazione e norme di primo soccorso; coadiuvazione del personale sanitario nelle urgenze/emergenze.

    2) Modulo professionale (250 ore di teoria, 150 ore di esercitazione, 150 ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo:

    a) conoscenza dei fondamenti della legislazione sanitaria e della organizzazione del Servizio sanitario nazionale;

    b) conoscenza dei componenti del sistema d’emergenza e delle risorse disponibili sul territorio;
    c) conoscenza delle apparecchiature installate a bordo per comunicare correttamente con le centrali operative 118;
    d) sviluppo della consapevolezza del ruolo dell’autista soccorritore;
    e) conoscenza dettagliata delle caratteristiche:

    I) dei mezzi;

    II) delle tecniche di guida e di posizionamento negli interventi;

    f) sviluppo dei rapporti con le altre figure professionali;

    g) conoscenza dei fondamenti della traumatologia e della gestione delle lesioni traumatiche.

    Materie d’insegnamento:
    area socio-culturale, istituzionale e legislativa: princìpi di etica professionale; organizzazione del Servizio sanitario nazionale ed elementi di legislazione sanitaria; lingua straniera;

    area igienico-sanitaria: igiene e prevenzione nell’ambito del soccorso; traumatologia e trattamento delle lesioni da trauma;
    area tecnico-operativa: tecniche avanzate di guida e di posizionamento dei mezzi di soccorso; radiocomunicazione; prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso; tecnologie sanitarie per il soccorso.
    3) Modulo avanzato (facoltativo) relativo a tematiche professionali specifiche (non più di 100 ore di teoria, 200 ore fra esercitazioni e tirocinio). Obiettivi didattici del modulo:

    approfondimento delle competenze acquisite con speciale riferimento a particolari competenze o a specifici ambienti operativi.
    Le materie di insegnamento sono specificate contestualmente alla definizione del modulo nelle varie realtà regionali e nelle province autonome
     
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