Questa settimana approfondiamo il diritto morale più importante: quello alla paternità dell’opera.
La ratio di questo diritto trova radice proprio nella stessa essenza del “diritto intellettuale e d’autore”, in quanto l’opera intellettuale non è altro che una manifestazione di un’idea imputabile al suo autore. L’idea in sé non ha la forza di imporsi nell’ordinamento giuridico, poiché rimane incubata nel pensiero creativo e non estrinsecandosi in un’opera, è da considerarsi “segreta” ed inattaccabile. Quando l’artista, l’inventore piuttosto creano un’opera, dando vita alle proprie idee, rendono fruibile anche da parte di terzi e conoscibile il prodotto della propria attività creativa e quest’ultima diventa “ledibile”, copiabile, sfruttabile economicamente anche impropriamente, cedibile, etc… Solo in questo ultimo caso l’idea, riprodotta su un supporto esterno alla persona del suo autore, diventa “opera” tutelabile ai sensi del diritto d’autore, sempre che possegga i requisiti richiesti dalla legge (originalità e creatività).