IL DIRITTO MORALE DI PATERNITA'

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view post Posted on 15/2/2022, 21:03
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S N A K E

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Il diritto morale di paternità dell’opera

Rieccoci con il nostro articolo settimanale.
Questa settimana approfondiamo il diritto morale più importante: quello alla paternità dell’opera.

La ratio di questo diritto trova radice proprio nella stessa essenza del “diritto intellettuale e d’autore”, in quanto l’opera intellettuale non è altro che una manifestazione di un’idea imputabile al suo autore. L’idea in sé non ha la forza di imporsi nell’ordinamento giuridico, poiché rimane incubata nel pensiero creativo e non estrinsecandosi in un’opera, è da considerarsi “segreta” ed inattaccabile. Quando l’artista, l’inventore piuttosto creano un’opera, dando vita alle proprie idee, rendono fruibile anche da parte di terzi e conoscibile il prodotto della propria attività creativa e quest’ultima diventa “ledibile”, copiabile, sfruttabile economicamente anche impropriamente, cedibile, etc… Solo in questo ultimo caso l’idea, riprodotta su un supporto esterno alla persona del suo autore, diventa “opera” tutelabile ai sensi del diritto d’autore, sempre che possegga i requisiti richiesti dalla legge (originalità e creatività).

In merito vale la pena ricordare una pronuncia particolare, emessa da un Tribunale (Tribunale di Milano, 11 giugno 2001), che ha riconosciuto tutela anche alla c.d. "forma interna", quando essa è intesa non come l'idea astratta, ma come la struttura e la concezione dell'opera.

La tutela del diritto d'autore è rivolta non solo agli usi che dell’opera si possono fare (del suo sfruttamento economico), ma soprattutto all’autore, che in quell’opera ha trasposto la sua idea, qualcosa di intangibile e di unico, che rappresenta la sua persona. 

Tutelare l’attribuzione dell’opera all'autore è voler tutelare la cultura nel suo manifestarsi. Tale tipologia di tutela mira a tutelare la persona del creatore, infatti l'ordinamento vuol impedire che chiunque possa deturpare l’opera, appropriarsene o sporcare la reputazione dell’autore.

E’ inevitabile, una volta realizzato il prodotto di un lavoro creativo, condividere l’opera e nella condivisione con terzi si rischia di smarrire il legame tra l’opera ed il suo autore e proprio per evitare che ciò accada, ledendo il diritto in esame, esistono una serie di strumenti adottabili e necessari ex lege. Strumenti come il deposito dell’opera o la sua registrazione presso una collecting, o altra tipologia di deposito, strumenti di tutela processuali, strumenti di verifica e controllo...

I diritti morali d'autore sono elencati nell'articolo 20 della Legge sul Diritto d'Autore, ove è sancito:
"Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, (...), ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione."


Diritti Morali dAutorepng


Il diritto alla paternità dell’opera è un diritto morale, ossia attiene alla persona nei suoi aspetti personali e personalissimi, e in quanto tale è:

  • irrinuciabile, cioè l’autore non può decidere di rinunciarvi ad esempio contrattualmente;
  • inalienabile, quindi non può costituire oggetto di alienazione, ossia esser ceduto a terzi;
  • imprescrittibile, quindi la sua violazione può esser fatta valere sempre, in ogni tempo e luogo;
  • trasmissibile agli eredi, per cui anche gli eredi dell’autore potranno far valere il suddetto diritto.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione civile I, con la pronuncia emessa il 7 giugno 1982, n. 3439 ha chiarito che anche se l'autore ha eseguito l'opera in adempimento di un contratto di prestazione d'opera, non deve considerarsi ceduto alcun diritto morale. 

Analogamente al diritto morale d’autore alla paternità spettante all’autore di un’opera, anche l’artista che rappresenta, esegue ed interpreta un’opera tutelata vanta il medesimo diritto connesso morale.

Non possono essere titolari di diritti morali le persone giuridiche.

In che cosa consiste in concreto questo diritto?

L’autore e l’artista, che interpreta/ esegue/ rappresenta un’opera tutelata dal diritto d’autore, hanno diritto ad essere menzionati nell’opera stessa. Possono inserire il proprio nome o pseudonimo per identificare l’opera con la propria persona e pretendere che lo stesso sia fatto da chi utilizzi (lecitamente) l’opera o la riproduca, su autorizzazione. 


©Studio Legale D'AMA, Diritto d'Autore, Musica e Arte



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