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PROGETTO DI LEGGE N. 390
Art. 7 - Organizzazione didattica. 1. Il corso di formazione per autista soccorritore è articolato nei seguenti moduli didattici: a) di base, per 200 ore di teoria, 50 di esercitazioni e 100 di tirocinio; b) professionalizzante, per 150 ore di teoria, 50 di esercitazioni e 250 di tirocinio. 2. Per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, lettera b), è richiesto un periodo di attività non inferiore ad anni due. 3. La Regione, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell'autista soccorritore, può prevedere altri moduli didattici, riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze o per integrare l'autista soccorritore in particolari strutture organizzative locali. 4. I moduli tematici di cui al comma 3, essere costituiti da un massimo di duecento ore, delle quali non più di cinquanta sono riservate ad insegnamenti teorici. 5. Il passaggio da un modulo al successivo è condizionato da una valutazione positiva, da parte del corpo docente, dell' apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall'allievo. 6. La Regione in relazione a più generali esigenze di educazione al soccorso sanitario, può ammettere alla frequenza del solo modulo di base, e senza alcun obbligo dell'esame di cui all'articolo 10, anche persone estranee al profilo professionale di autista soccorritore.
Il progetto di legge completo puoi leggerlo cliccando quì
cosa ne pensate............
Edited by coeslazio - 28/10/2006, 00:49
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3 replies since 3/3/2004, 01:48 1505 views
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