LA FIGURA PROFESSIONALE DI AUTISTA SOCCORRITORE

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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    LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 9-04-2004
    REGIONE VENETO

    LA FIGURA PROFESSIONALE DI AUTISTA SOCCORRITORE


    Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
    N. 40
    del 13 aprile 2004
    Il Consiglio regionale ha approvato
    Il Presidente della Giunta regionale
    promulga

    la seguente legge regionale:





    ARTICOLO 1

    Figura professionale e profilo.

    1. L’autista soccorritore è l’operatore tecnico che, in seguito a
    specifica formazione, provvede alla conduzione dei mezzi di
    soccorso di cui al DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e
    coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di
    assistenza sanitaria di emergenza”, collabora al mantenimento
    della loro efficienza e di quella delle apparecchiature in essi
    installate, collabora all’intervento di soccorso sul territorio, nelle
    varie fasi del suo svolgimento.





    ARTICOLO 2

    Contesto operativo.

    1. L’autista soccorritore presta la propria attività sul territorio
    alle dipendenze di aziende ULSS ed ospedaliere ovvero di enti
    pubblici e privati, nonché in associazioni di volontariato.
    2. L’autista soccorritore può effettuare il trasporto di persone
    per le quali siano richiesti i mezzi di cui all’articolo 1, anche al di
    fuori delle situazioni di emergenza.





    ARTICOLO 3

    Contesto di lavoro.

    1. L’autista soccorritore svolge le sue attività inserito in équipe,
    in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli
    operatori professionalmente preposti all’intervento di soccorso.





    ARTICOLO 4

    Attività e competenze.

    1. Le attività dell’autista soccorritore sono rivolte alla logistica
    dell’intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le
    direttive della Centrale operativa 118 o del servizio o del medico
    dal quale l’intervento è coordinato.
    2. Le attività di cui al comma 1 ricadono nelle seguenti
    tipologie:
    a) conduzione del mezzo di soccorso;
    b) supporto a tutti gli interventi sanitari;
    c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
    3. La tabella A allegata e parte integrante della presente legge,
    riassume rispettivamente le attività dell’autista soccorritore e le
    competenze che lo stesso deve possedere.






    ARTICOLO 5

    Formazione.

    1. La formazione dell’autista soccorritore è di competenza della
    Regione, la quale sulla base del fabbisogno del servizio
    sanitario regionale di competenza e delle esigenze di altre
    organizzazioni pubbliche o private, operanti sul proprio territorio,
    e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge,
    autorizza le aziende ULSS, le aziende ospedaliere e altre
    istituzioni pubbliche e private nonché le organizzazioni di
    volontariato alla effettuazione dei relativi corsi.
    2. L’organizzazione dei corsi e della didattica è di competenza
    della Regione, attraverso il centro regionale emergenza
    urgenza (C.R.E.U.) che ne assicura il coordinamento.





    ARTICOLO 6

    Requisiti di accesso.

    1. Per l’accesso ai corsi di formazione di autista soccorritore è
    richiesto il diploma di scuola dell’obbligo, il possesso della
    patente di guida di tipo B ed il compimento del ventunesimo
    anno di età alla data di iscrizione al corso.





    ARTICOLO 7

    Organizzazione didattica.

    1. Il corso di formazione per autista soccorritore è articolato nei
    seguenti moduli didattici:
    a) di base, per 100 ore di teoria, 20 ore di esercitazioni, 20
    missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme, 20
    missioni di trasporto;
    b) professionalizzante, per 50 ore di teoria, 50 ore di
    esercitazioni.
    2. Per l’accesso ai corsi di cui al comma 1, lettera b), è
    richiesto un periodo di attività non inferiore ad anni due.
    3. La Regione, in relazione a specifiche tipologie di impiego
    dell’autista soccorritore, può prevedere altri moduli didattici,
    riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze o
    per integrare l’autista soccorritore in particolari strutture
    organizzative locali.
    4. I moduli tematici di cui al comma 3, devono essere costituiti
    da un massimo di cento ore, delle quali non più di cinquanta
    sono riservate ad insegnamenti teorici.
    5. Il passaggio da un modulo al successivo è condizionato da
    una valutazione positiva, da parte del corpo docente,
    dell’apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall’allievo.
    6. La Regione in relazione a più generali esigenze di
    educazione al soccorso sanitario, può ammettere alla
    frequenza del solo modulo di base, e senza alcun obbligo
    dell’esame di cui all’articolo 10, anche persone estranee al
    profilo professionale di autista soccorritore.






    ARTICOLO 8

    Materie di insegnamento.

    1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui
    al comma 1 dell’articolo 7, sono articolate nelle seguenti aree
    disciplinari:
    a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
    b) area igienico sanitaria;
    c) area tecnico operativa.
    2. Le materie di cui al comma 1 sono riassunte nella tabella B
    allegata che costituisce parte integrante della presente legge.






    ARTICOLO 9

    Tirocinio.

    1. Tutti i corsi devono prevedere un tirocinio guidato in misura
    non inferiore a quella stabilita dall’articolo 7. Le attività di
    tirocinio devono essere assistite da un tutor e svolte presso le
    strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale
    dell’autista soccorritore trova impiego, autorizzati con le
    procedure di cui all’articolo 4.
    2. Quando le attività di cui al comma 1 consistono in missioni
    di soccorso, queste sono calcolate sul numero di missioni
    svolte.
    3. Alla fine del tirocinio il tutor deve predisporre, per ogni
    allievo, una scheda riassuntiva che documenti le attività del
    tirocinio medesimo e che valuti le capacità dimostrate
    dall’allievo.





    ARTICOLO 10

    Esame finale e rilascio dell’attestato.

    1. La frequenza dei corsi è obbligatoria e non sono ammessi
    alle prove di valutazione finale gli allievi che abbiano superato il
    tetto massimo di assenze giustificate, indicato dalla Regione
    nel provvedimento istitutivo dei corsi.
    2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova
    teorica e ad una prova pratica, da parte di una apposita
    commissione, la cui composizione è individuata dal
    provvedimento di cui al comma 1 e della quale fa parte un
    membro designato dalla Regione.
    3. All’allievo che supera le prove viene rilasciato un attestato di
    qualifica specifico per il corso superato.







    ARTICOLO 11

    Titoli pregressi.

    1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema di
    formazione professionale, quantifica il credito formativo da
    attribuire ai titoli e ai servizi pregressi, in relazione alla
    acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura
    professionale dell’autista soccorritore.







    ARTICOLO 12

    Norma finanziaria.

    1. I corsi di autista soccorritore sono cofinanziati dalla Regione,
    che annualmente determina i criteri e i parametri di
    finanziamento.
    2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
    quantificati in euro 1.400.000,00 per ognuno degli esercizi 2004
    e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo
    dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita
    n. 15 “La figura professionale di autista soccorritore”, iscritta
    nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e
    pluriennale 2004-2006; contestualmente lo stanziamento
    dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” viene
    incrementato di euro 1.400.000,00 per competenza e cassa
    nell’esercizio 2004 e per sola competenza nell’esercizio 2005.




    Formula Finale:

    La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
    Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
    e di farla osservare come legge della Regione veneta.


    Venezia, 9 aprile 2004


    ALLEGATO 1:

    TABELLA A di cui all'articolo 4



    ARTICOLO 1

    Elenco delle principali attività e competenze proprie dell’autista
    soccorritore

    A Competenze tecniche
    1) È responsabile della conduzione e della manutenzione del
    mezzo di soccorso.
    2) Svolge la propria attività con funzione di guida
    dell’ambulanza, in risposta alle richieste di soccorso sanitario
    territoriale e di trasporti urgenti presso altre strutture sanitarie,
    collabora attivamente nella gestione del soccorso, secondo le
    indicazioni del team leader sanitario.
    3) Garantisce i trasporti secondari non urgenti e i trasporti
    sanitari interni.
    4) Garantisce il trasporto, senza la presenza del sanitario, di
    campioni biologici e di organi
    5) Cura la manutenzione ordinaria e controlla il buon
    funzionamento del mezzo di soccorso, segnala eventuali
    problemi e disfunzioni.
    6) Collabora sulla base delle proprie responsabilità, alla
    stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di
    verifica nei servizi d’appartenenza.

    B Attività di verifica
    1) Controlla l’efficienza dei mezzi di soccorso affidati.
    2) Collabora con il personale di equipaggio nel controllo del
    materiale del vano sanitario.
    3) Controlla lo stato generale del mezzo, relazionando su
    eventuali problematiche rilevate.
    4) Utilizza strumenti informatici per la registrazione dei controlli
    ai mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi
    di manutenzione.
    5) Collabora alla verifica degli standard di qualità del servizio di
    appartenenza.
    6) Concorre alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione.
    7) Collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e
    dell’addestramento del personale da formare.

    C Attività di soccorso
    1. È responsabile del funzionamento e della conduzione del
    mezzo di soccorso.
    2. Secondo accordi con la Centrale operativa 118 sceglie il
    mezzo e il percorso più idoneo al tipo d’intervento.
    3. Localizza il luogo dell’intervento ed è in grado di individuarlo
    con la massima precisione possibile.
    4. Verifica con l’intero equipaggio eventuali misure collaterali da
    adottare.
    5. Raggiunge il posto del soccorso con una conduzione il più
    sicura possibile del mezzo, sulla base delle normative vigenti,
    del codice di gravità dell’intervento e in ogni caso nel rispetto
    della sicurezza e incolumità dell’intero equipaggio e della
    circolazione stradale (pedoni, ciclisti, automobilisti), tenendo in
    considerazione le condizioni meteo, orografiche e del traffico
    stradale.
    6. Mantiene le comunicazioni radio-telefoniche con la Centrale
    operativa 118, con la supervisione del personale sanitario.
    7. Partecipa alla valutazione sulla scena dell’intervento, alla
    messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del
    mezzo.
    8. Usa l’attrezzatura tecnica in dotazione dei Dispositivi di
    Protezione Individuale.
    9. Partecipa, su indicazione del Responsabile del soccorso,
    alle attività di:
    9.1. rianimazione cardio-polmonare di base (BLS);
    9.2. intervento su politraumatizzati (BTLS);
    9.3. estricazione dal veicolo;
    9.4. immobilizzazione mediante uso dei presidi a disposizione;
    9.5. posizionamento su barella a cucchiaio e/o asse spinale
    e/o materassino a depressione, con immobilizzazione secondo
    tecniche accreditate;
    9.6. caricamento dell’infortunato su barella e immobilizzazione
    mediante cinture di sicurezza;
    9.7. trasporto su telo e/o su sedia portantina.
    10. Adatta la guida allo stato del paziente, su indicazioni del
    personale sanitario, e adotta un comportamento di guida sicura
    in base alle condizioni meteo e stradali.
    11. Comunica alla Centrale operativa 118 il codice di partenza,
    arrivo sul posto, partenza sul posto e rientro ed altre eventuali
    informazioni nel rispetto della massima sicurezza di guida.
    12. Collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione
    ospedaliera.
    13. Al termine dell’intervento, in collaborazione col personale
    infermieristico ripristina:
    13.1. la funzionalità completa del mezzo;
    13.2. la pulizia interna e disinfezione del mezzo;
    13.3. la pulizia, disinfezione, ripristino materiale e presidi di
    immobilizzazione utilizzati;
    13.4. collabora alla compilazione della scheda di soccorso per i
    dati di sua competenza.






    ALLEGATO 2:

    TABELLA B di cui all'articolo 8



    ARTICOLO 1

    Moduli didattici, obiettivi di modulo e materie di insegnamento
    A Modulo di base: 100 ore di teoria (BLSD, tecniche di
    immobilizzazione, nozioni di primo soccorso e tecniche di guida
    teorica), 20 ore di esercitazioni, 20 missioni di soccorso, 20
    missioni con dispositivi di allarme, 20 missioni di trasporto.

    Obiettivi didattici del modulo:
    1) individuare le necessità primarie dei pazienti nei vari tipi di
    emergenza;
    2) conoscere la rete dei servizi di emergenza e la sua
    organizzazione;
    3) conoscere ed applicare i sistemi di immobilizzazione e di
    trasporto;
    4) conoscere le tecniche di rianimazione di base;
    5) conoscere ed applicare il supporto vitale di base e le norme
    di primo soccorso.

    Materie di insegnamento:

    Area socioculturale, istituzionale e legislativa


    Area igienico-sanitaria


    Area tecnico-operativa

    Elementi di organizzazione dei servizi di soccorso


    Elementi di Patologia generale


    Supporto vitale di base e norme di primo soccorso


    Traumatologia e trattamento delle lesioni


    Assistenza al personale infermieristico nelle urgenze-emergenze

    B Modulo professionalizzante: 50 ore di teoria
    (approfondimento del modulo di base, conoscenza
    dell’organizzazione del sistema 118, fondamenti di
    radiocomunicazione, uso specifico dei dispositivi di protezione
    individuale, conoscenza del mezzo di soccorso, disinfezione del
    mezzo e dei materiali, tecnologie specifiche presenti nei mezzi
    di soccorso come attrezzature sanitarie, sistemi di
    radiolocalizzazione, etc., cenni di gestione di una
    maxiemergenza), 50 ore di esercitazioni pratiche sugli
    argomenti trattati nel modulo teorico.

    Obiettivi didattici del modulo:
    1) sviluppare la consapevolezza del ruolo dell’autista
    soccorritore;
    2) conoscere le caratteristiche dei mezzi, le tecniche di guida e
    di posizionamento;
    3) conoscere le apparecchiature istallate a bordo e saper
    comunicare correttamente con la centrale operativa;
    4) conoscere ed applicare i principi fondamentali di anatomia e
    fisiologia del sistema nervoso, dell’apparato locomotorio,
    respiratorio e cardiocircolatorio;
    5) conoscere i fondamenti della legislazione sanitaria e della
    organizzazione del SSN;
    6) individuare i componenti del sistema di emergenza ed
    identificare le risorse disponibili sul territorio.


    Materie di insegnamento:

    Area socioculturale, istituzionale e legislativa


    Area igienico-sanitaria


    Area tecnico-operativa

    Principi di etica professionale


    Principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparti respiratorio, locomotorio e cardiocircolatorio


    Tecniche di guida dei mezzi di soccorso

    Organizzazione del SSN ed elementi di legislazione sanitaria


    Igiene e prevenzione nel soccorso e nei relativi mezzi


    Radiocomunicazioni

    Lingua inglese tecnica


    Prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso


    Tecnologie sanitarie per il soccorso







     
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