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CAMERA DEI DEPUTATI N. 4256 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZAMA, COLLE` , AMATO, ARNOLDI, BRUSCO, CAMINITI, COLLAVINI, DEGENNARO, DELL’ANNA, DI TEODORO, GRIMALDI, LA GRUA, LOSURDO, LUCCHESE, MARINELLO, MARRAS, MEREU, MIGLIORI, MILANESE, MISURACA, MORETTI, ONNIS, PITTELLI, RAMPONI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANZA, SARO, SCALTRITTI, SERENA, SGARBI, TABORELLI, TARANTINO, TUCCI, VIALE, VILLANI MIGLIETTA
Individuazione del profilo professionale di autista soccorritore Presentata il 31 luglio 2003
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La domanda di una regolamentazione della propria attivita` lavorativa e` ormai generalizzata, e non piu` appannaggio delle sole attivita` lavorative tradizionalmente considerate liberali. Tale domanda di regole, e di conseguente formazione, e` null’altro che la reazione ad una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualita` , che il cittadino utente pretende da tutti i servizi pubblici e, in modo particolare, da quelli che hanno in cura la sua salute. Il caso dei conducenti degli automezzi di emergenza sanitaria, denominati « autisti soccorritori », non fa certo eccezione. A fronte di una matura coscienza di categoria, di un chiaro ruolo nell’organizzazione dei servizi d’emergenza, peraltro oggetto di una specifica normativa a livello nazionale, e di un’esplicita domanda di regolamentare compiti, attivita` e formazione, esiste solo un debole supporto normativo (relativo al contenuto del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985 pagine 34-35) su cui appoggiare provvedimenti in questo senso. Per tale ragione la definizione del profilo professionale di autista soccorritore dovra` avvenire specificando: a) le finalita` del profilo stesso, ovvero cosa ci si attende in termini di attivita` svolte; b) i contesti operativi nei quali tali attivita` troveranno luogo; c) il contesto relazionale, ovvero la collocazione organizzativa dell’operatore ed i rapporti con le altre professioni; d) un elenco di attivita` elementari, che permettera` di ricavare le competenze tecniche, cognitive e relazionali che l’operatore dovra` possedere. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI In generale, i canali formativi che dovranno essere utilizzati saranno quelli della formazione professionale delle regioni e delle province autonome, che stabiliranno i fabbisogni formativi ed autorizzeranno istituzioni pubbliche e private, dotate dei necessari requisiti, alla effettuazione dei corsi. L’accesso alla formazione deve prevedere il diploma d’istruzione secondaria di primo grado ed un’eta` compatibile con quanto previsto dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. La didattica dovra` essere organizzata per moduli e per aree disciplinari. I moduli didattici potranno essere di tipo diverso: un modulo didattico che assicurera` conoscenze di base ed un modulo specifico per la professione, che fornira` le conoscenze proprie della medesima. La formazione dovra` essere di tipo teorico, pratico (esercitazioni e stage) e di tirocinio, ed ogni modulo dovra` rispettare una durata minima. Per ogni modulo didattico ed ogni area disciplinare dovranno essere specificate le singole materie di insegnamento ed i relativi obiettivi didattici. E` necessario prevedere la frequenza obbligatoria ed un esame finale da parte di un’apposita commissione, con il rilascio di un attestato di qualifica spendibile su tutto il territorio nazionale, nei contesti operativi specificati. Nella disciplina del profilo professionale e della relativa formazione una certa « flessibilita` » dovra` essere lasciata alle singole regioni e province autonome, in relazione alle esigenze operative locali, ma nel rispetto di un insieme di regole comuni, stabilite a livello centrale, a garanzia di una sostanziale omogeneita` della figura professionale su tutto il territorio nazionale. Accanto a questa variabilita` locale, un’attenzione particolare dovra` essere dedicata ai problemi della libera circolazione dei lavoratori in area comunitaria, prevedendo un tipo di formazione che, per modalita` , quantita` e trasparenza, garantisca un facile riconoscimento dell’attestato di qualifica anche in altri Paesi dell’Unione europea. La specificazione di attivita` , competenze e materie di insegnamento dovra` essere fatta con la collaborazione di esperti della categoria interessata e di funzionari regionali; la presenza di questi ultimi garantira` il dovuto raccordo con le esigenze operative e con le modalita` organizzative del Servizio sanitario nazionale. Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Profilo professionale). 1. E` individuato il profilo professionale dell’autista soccorritore (AS), disciplinato dalla presente legge. 2. L’AS e` l’esclusivo operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale, svolge attivita` di: a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, comprendente la responsabilita` della sicurezza degli occupanti degli stessi mezzi; b) mantenimento dell’efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli; c) collaborazione nell’intervento di soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento; d) collaborazione nella messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento. ART. 2. (Formazione). 1. La formazione dell’AS e` di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali autorizzano l’organizzazione dei corsi e delle relative attivita` didattiche, in conformita` alle disposizioni della presente legge. 2. Le regioni e le province autonome, sulla base delle richieste, autorizzano le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della salute con appo- Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI site linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione di cui al comma 1. ART. 3. (Contesti operativi). 1. L’AS presta la propria attivita` sul territorio, in regime di dipendenza o quale volontario, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e degli enti pubblici e privati, che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza. ART. 4. (Contesto relazionale). 1. L’AS svolge la propria attivita` in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori professionalmente predisposti all’intervento di soccorso. ART. 5. (Attivita` e competenze). 1. Le attivita` dell’AS riguardano la logistica dell’intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 o del servizio o del sanitario dal quale l’intervento e` coordinato. Tali attivita` sono individuate nelle seguenti tipologie: a) conduzione del mezzo di soccorso sanitario; b) collaborazione all’intervento di emergenza sanitaria, nell’ambito delle proprie competenze; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. 2. Le attivita` di cui al comma 1 e le competenze richieste dall’AS sono elen- Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI cate, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla presente legge. ART. 6. (Requisiti di accesso). 1. Per l’accesso ai corsi di formazione di cui all’articolo 2 sono necessari i seguenti requisiti: a) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; b) possesso della patente di guida; c) eta` anagrafica stabilita dalla legislazione vigente in materia. ART. 7. (Organizzazione didattica). 1. I corsi di formazione per AS sono strutturati in moduli. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici obbligatori: a) un modulo di base; b) un modulo professionale. 2. I corsi di formazione per AS hanno durata di 1.000 ore, articolate nelle seguenti modalita`: a) modulo di base: 150 ore di teoria, 150 ore di esercitazioni e 150 ore di tirocinio; b) modulo professionale: 250 ore di teoria, 150 ore di esercitazioni e 150 ore di tirocinio. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell’AS, possono prevedere ulteriori moduli didattici, riferiti a temi specifici, finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze o all’inserimento dell’AS in particolari strutture organizzative locali. Tali moduli didattici devono essere costituiti da un massimo di 300 ore, delle quali non piu` di 100 riservate ad insegnamenti teorici. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 4. Il passaggio da un modulo didattico al successivo e` stabilito a seguito di una valutazione positiva dell’apprendimento e delle abilita` pratiche acquisite dal soggetto. ART. 8. (Materie di insegnamento). 1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui al comma 1 dell’articolo 7 sono articolate nelle seguenti aree disciplinari: a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa; b) area igienico-sanitaria; c) area tecnico-operativa. 2. Le materie di insegnamento sono elencate nell’allegato C annesso alla presente legge. 3. Per le aree socio-culturale, istituzionale e legislativa ed igienico-sanitaria, la docenza e` affidata a personale qualificato, in possesso di diploma di laurea specifico in relazione alla materia o abilitato alla docenza specifica. Per l’area tecnico-operativa la docenza e` affidata al personale appartenente al profilo professionale di AS iscritto all’albo dei docenti tenuto dalla Federazione nazionale dei conducenti di emergenza sanitaria. ART. 9. (Tirocinio). 1. Le attivita` di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un AS, secondo le modalita` di cui all’articolo 7, presso le strutture e i servizi preposti all’emergenza sanitaria territoriale. 2. Al termine del tirocinio e` predisposta, per ogni soggetto, una scheda riassuntiva che documenta le attivita` svolte e attesta le capacita` dimostrate. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 10. (Esame finale e rilascio dell’attestato). 1. La frequenza ai corsi di formazione e` obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che hanno superato il limite massimo di assenze giustificate indicato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, che non puo` comunque essere superiore al 10 per cento delle ore complessivamente prescritte. 2. Al termine del corso finale di formazione i soggetti devono sostenere una prova scritta, teorica e pratica. La commissione di esame e` nominata dai competenti organi della regione o della provincia autonoma, ed e` formata da un membro designato dall’assessorato regionale o provinciale competente in materia di sanita` , da un docente appartenente al profilo professionale di AS e dal responsabile della centrale operativa 118 territorialmente competenti. 3. In caso di assenze superiori al limite del 10 per cento stabilito dal comma 1, il corso si considera interrotto. L’eventuale reiscrizione e` consentita secondo modalita` stabilite dalle singole strutture didattiche sentita la competente commissione di esame. 4. Al soggetto che supera le prove finali di cui al comma 2 e` rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma competente un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale. ART. 11. (Norma transitoria). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano il credito formativo da attribuire agli eventuali titoli rilasciati da universita` , scuole statali e parificate, enti, associazioni e organizzazioni, pubblici e privati, attinenti al contenuto del corso di formazione per AS. 2. Il credito formativo determinato ai sensi del comma 1 puo` essere attribuito esclusivamente agli operatori che svolgono, Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI o hanno svolto, l’attivita` di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e` adottato il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, prevedendo altresı`, che alle disposizioni della medesima sia data completa attuazione entro il termine massimo di due anni. ART. 12. (Norma finale). 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti appartenenti ai profili e alle figure professionali adibiti alla conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, previo rilascio dell’attestato di cui all’articolo 10, comma 4, acquisiscono il profilo professionale unico di AS. Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ALLEGATO A (v. articolo 5, comma 2) ELENCO DELLE ATTIVITA` DELL’AUTISTA SOCCORRITORE 1) Conduzione del mezzo di soccorso: a) guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui e` responsabile), secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base: I) al codice della strada; II) alle condizioni di traffico; III) alla situazione metereologica; IV) alle condizioni stradali; b) adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario; c) comunica con la centrale operativa attraverso la strumentazione di bordo; d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione che non richiedono l’opera di uno specialista. 2) Supporto al personale sanitario nell’intervento di urgenza/ emergenza: a) collabora, sulla base delle proprie responsabilita` , alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi di appartenenza; b) partecipa alla valutazione sulla scena dell’intervento, alla messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di trasporto; c) collabora all’individuazione della necessita` di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari per il soccorso; d) collabora al posizionamento corretto e adeguato del paziente; e) collabora alla liberazione delle vie aree, al mantenimento della temperatura corporea e al mantenimento delle funzioni vitali del paziente; f) aiuta nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento e caricamento; g) collabora a fornire assistenza psicologica al paziente; h) collabora nelle operazioni di immobilizzazione con tutti i presidi a disposizione, nella compressione digitale, nella omeostasi e nel bendaggio compressivo; Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI i) collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera o della struttura sanitaria di destinazione; l) collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi e alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza. 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione all’e´quipe di soccorso; b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a), e di quanto rilevato durante il servizio; c) collabora alla verifica della qualita` del servizio; d) collabora con il personale sanitario, al termine dell’intervento, al ripristino: I) della funzionalita` completa del mezzo; II) della pulizia interna e dell’eventuale disinfezione; III) dei materiali e dei presı`di di immobilizzazione utilizzati; e) collabora nell’organizzazione delle attivita` di tirocinio relative agli operatori appartenenti al proprio profilo professionale ed esprime il proprio parere in merito alla loro valutazione; f) collabora alla definizione dei requisiti di formazione del proprio profilo professionale. Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ALLEGATO B (v. articolo 5, comma 2) ELENCO DELLE COMPETENZE DELL’AUTISTA SOCCORRITORE 1) Competenze tecniche: a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d’uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell’emergenza; b) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico, ambientale e metereologica; c) conoscenza delle norme del codice della strada e, in particolare, delle norme in materia di prevenzione degli incidenti stradali; d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso; e) conoscenza delle modalita` d’uso di strumenti informatici per: I) registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione; II) registrare gli interventi effettuati, primari e secondari; f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e delle altre condizioni psico-fisiche connesse alle principali emergenze sanitarie; g) capacita` di utilizzare le apparecchiature radio in dotazione, i codici e le tecniche di comunicazione con le centrali operative 118; h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle cure di emergenza da prestare al paziente; i) capacita` di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici; l) conoscenza delle procedure da adottare in caso di trattamento sanitario obbligatorio. 2) Competenze cognitive: a) conoscenza del territorio di intervento finalizzata all’individuazione della zona di intervento anche in caso di indicazioni toponomastiche generiche; b) conoscenza delle caratteristiche delle varie tipologie di urgenza; c) conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti nonche´ del personale impegnato nell’intervento di soccorso; d) conoscenza dell’organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/ emergenza. Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 3) Competenze relazionali: a) conoscenza delle tecniche del lavoro di e´quipe e attitudine a partecipare alle dinamiche di gruppo; b) conoscenza delle norme di comportamento relative alla figura del soccorritore e delle altre professionalita` che prestano la propria attivita` nelle operazioni di soccorso; c) capacita` di individuare eventuali interventi alternativi da prestare nell’opera di soccorso; d) possesso di adeguati requisiti di riservatezza e onesta` morale; e) disponibilita` e attitudine a condividere le proprie esperienze professionali con i soggetti che svolgono attivita` di tirocinio per l’acquisizione del profilo professionale di autista soccorritore. Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ALLEGATO C (v. articolo 8, comma 2) MODULI DIDATTICI, OBIETTIVI DI MODULO E MATERIE DI INSEGNAMENTO 1) Modulo base (150 ore di teoria, 150 ore di esercitazioni, 150 ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo: a) conoscenza delle caratteristiche di base: I) dei mezzi; II) delle tecniche di guida e di posizionamento; b) individuazione delle necessita` primarie dei pazienti nei vari tipi di emergenza; c) conoscenza della rete dei servizi di emergenza e della sua organizzazione; d) conoscenza e capacita` di utilizzazione dei metodi di immobilizzazione, di caricamento e di trasporto; e) conoscenza delle tecniche di rianimazione e di base nonche´ delle norme di primo soccorso; f) conoscenza delle tecniche di defibrillazione precoce con defibrillatore automatico esterno. Materie di insegnamento: area culturale istituzionale e legislativa: elementi di organizzazione dei servizi di soccorso; area igienico-sanitaria: elementi di patologia generale, traumatologia e trattamento delle lesioni; area tecnico-operativa: tecniche base di guida e posizionamento dei mezzi di soccorso, supporto vitale di base e norme di primo soccorso, coadiuvazione del personale sanitario nelle urgenze, emergenze. 2) Modulo professionale (250 ore di teoria, 150 ore di esercitazione, 150 ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo: a) sviluppo della consapevolezza del ruolo dell’autista soccorritore; b) sviluppo dei rapporti con le altre figure professionali, operanti nell’ambito degli interventi di soccorso; c) conoscenza dettagliata delle caratteristiche: I) dei mezzi; II) delle tecniche di guida e di posizionamento; Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI d) conoscenza delle apparecchiature installate a bordo e capacita` di comunicare in modo adeguato con la centrale operativa 118; e) conoscenza dei princı`pi fondamentali di anatomia e di fisiologia del sistema nervoso, degli apparati locomotorio, respiratorio e cardiocircolatorio; f) conoscenza delle norme fondamentali della legislazione sanitaria e, in particolare, della organizzazione del Servizio sanitario nazionale; g) conoscenza dei componenti del sistema d’emergenza e delle risorse disponibili sul territorio di competenza. Materie di insegnamento: area culturale istituzionale e legislativa: princı`pi di etica professionale, organizzazione del Servizio sanitario nazionale ed elementi di legislazione sanitaria, lingua straniera; area igienico-sanitaria: princı`pi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio, igiene e prevenzione nel soccorso e nei relativi mezzi; area tecnico-operativa: tecniche avanzate di guida e di posizionamento dei mezzi di soccorso, radiocomunicazione, prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso, tecnologie sanitarie per il soccorso. 3) Modulo avanzato (facoltativo) relativo a tematiche professionali specifiche (non piu` di 50 ore di teoria, 150 ore fra esercitazioni e tirocinio). Obiettivi didattici del modulo: approfondimento delle competenze acquisite con speciale riferimento a particolari competenze o a specifici ambiti operativi. Le materie di insegnamento sono specificate contestualmente alla definizione del modulo nelle diverse realta` regionali e nelle province autonome. Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 4256 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PAGINA BIANCA € 0,26 Stampato su carta riciclata ecologica *14PDL0050310* *14PDL0050310*
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