DIRITTI DEL TURISTA

GUIDA LEGALE

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  1. kiccasinai
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    Carta Europea dei diritti del passeggero del trasporto aereo AEREO :plane.gif:

    Scritto da Avv. Francesca Zambonin

    venerdì 25 febbraio 2005

    Il 17/02/05 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario n. 261/04 per la tutela dei diritti dei passeggeri dei trasporti aerei, che contiene una disciplina uniforme valida per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. La disciplina prevista si applica ai voli di linea ed ai voli charter, per passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario oppure da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione uno Stato europeo, se la compagnia di volo è di nazionalità europea. Ecco la protezione garantita ai passeggeri nei casi di disservizio più frequenti.
    MANCATO IMBARCO: in caso di "overbooking", il passeggero rimasto a terra per mancanza di disponibilità di posti ha diritto ad un risarcimento pecuniario che varia a seconda della distanza del viaggio di cui non ha potuto usufruire: euro 250,00 per tratte aeree fino a 1.500 Km; euro 400,00 per tratte tra 1.500 e 3.500 km; euro 600,00 per tratte superiori ai 3.500 chilometri. Il risarcimento è dimezzato se il vettore mette a disposizione un volo alternativo che non comporti un ritardo superiore, rispettivamente, alle due, tre o quattro ore rispetto all'orario di arrivo del volo originariamente prenotato. Al passeggero rimasto a terra deve poi essere offerta la scelta tra il rimborso dell'intero costo del biglietto o la possibilità di usufruire gratuitamente di un volo alternativo in condizioni di viaggio comparabili. Rimborsi ed indennizzo devono essere versati entro 7 giorni. Il passeggero ha poi diritto a pasti e bevande gratuite in relazione alla durata dell'attesa, alla sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento, a trasporti gratuiti da e per l'aeroporto e a comunicare gratuitamente il ritardo a mezzo telefono, fax o posta elettronica.
    CANCELLAZIONE DEL VOLO: è previsto un risarcimento pecuniario analogo a quello esaminato in caso di mancato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di preavviso o - in caso di preavviso minore - sia messo a disposizione dell'utente un volo alternativo che non comporti un ritardo maggiore di quattro ore rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto. Il risarcimento non è dovuto se il vettore prova che la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali ed inevitabili.
    RITARDO DEL VOLO: per i ritardi superiori a due, tre o quattro ore (a seconda della lunghezza della tratta aerea) il vettore ha l'obbligo di fornire ai passeggeri pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento e mezzi di comunicazione gratuiti. Nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore dovrà poi offrire al passeggero la scelta tra il rimborso e il volo alternativo gratuito.
    BAGAGLI PERSI O DANNEGGIATI: il passeggero può ottenere un risarcimento fino ad un massimale di 1.200 euro circa. La Compagnia aerea è esonerata dal risarcimento del danno se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o se il danno è stato generato da un difetto del bagaglio o causato da negligenza del suo proprietario.
    INCIDENTI: non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti che abbiano per conseguenza la morte o il ferimento di passeggeri. Per danni che ammontano fino ad Euro 116.660,00 circa la compagnia non può contestare la sua responsabilità; per danni superiori, invece, può essere esonerata dal risarcimento se dimostra che i danni sono stati causati da atti o omissioni di dipendenti o terzi. Il risarcimento può essere ridotto se il passeggero ha contribuito al verificarsi del danno. L'azione per ottenere il risarcimento del danno da lesioni personali si prescrive in due anni dal giorno di arrivo a destinazione.

    Articolo pubblicato su QN-Economia - Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino




    Diritti del Turista :1207918969.gif:

    Scritto da Avv. Francesca Zambonin

    venerdì 21 gennaio 2005
    Pubblicata: QN-Economia (il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino)
    La tanto attesa vacanza si è trasformata in un’esperienza da dimenticare a causa di ritardi, smarrimento di bagagli, intossicazioni alimentari, variazioni nei programmi di viaggio? Ecco i Vostri diritti ai sensi del D. Lgs n. 111/1995.

    Obblighi del tour operator o dell'agenzia di viaggi: l'informazione
    Tutte le informazioni riportate nei cataloghi sono vincolanti per il tour operator, ragion per cui il consumatore può denunciare eventuali difformità come un di vero e proprio inadempimento contrattuale.
    Cessione del contratto
    Se il consumatore per qualsiasi causa (malattia, impegno improvviso) non può usufruire del pacchetto turistico già comprato, potrà sostituire a sé un'altra persona purché lo comunichi almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza.
    Modifica delle condizioni contrattuali
    La revisione del prezzo è ammesso solo quando sia stata espressamente prevista dal contratto e non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo originario: in caso contrario l' acquirente può recedere dal contratto ed ottenere il rimborso delle somme già versate. Il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza.
    Il recesso
    In caso di recesso da parte del consumatore per ragioni personali, il tour operator non potrà trattenere importi superiori al 25% dell' intero prezzo del viaggio (solitamente la somma versata a titolo di caparra). Tale tetto massimo deve essere rispettato anche nei casi in cui la rinunzia avvenga nei giorni immediatamente antecedenti la partenza.
    Se il recesso dipende da un fatto a lui non imputabile, il consumatore avrà diritto al rimborso dell'intera somma versata.
    Nel caso in cui il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso della somma di denaro già corrisposta.
    Il risarcimento del danno
    In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti in solido al risarcimento del danno, se non provano che la causa derivi da caso fortuito o forza maggiore.
    Il risarcimento del danno comprende sia il danno patrimoniale, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi, sia il c.d. "danno da vacanza rovinata", per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza.
    Termini
    Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza per il danno patrimoniale e in tre anni dal rientro per il danno alla persona.
    Per ottenere il rimborso, è necessario esibire le ricevute delle spese sostenute e, in caso di danni alla salute, idonea certificazione medica.



    Diritti del turista: recesso e disdetta
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    Scritto da Avv. Francesca Zambonin
    venerdì 28 ottobre 2005
    I diritti del turista sono disciplinati da molteplici normative che attuano una tutela differente a seconda che il consumatore abbia acquistato un "pacchetto turistico" (combinazione di almeno due servizi, dei quali almeno uno consista nella prestazione di trasporto o di alloggio) ovvero abbia acquistato un viaggio o un soggiorno che non rientri in tale nozione. Per quanto riguarda la tutela offerta al consumatore acquirente di un pacchetto turistico così come sopra individuato, si applica la Direttiva Comunitaria 90/314/CEE, convertita in Italia con il D.lgs. n. 111/1995, la quale ha introdotto una tutela molto più ampia rispetto a quella precedente, costituita dalla Convenzione Internazionale del Contratto di Viaggio del 1970.
    Quest'ultima Convenzione, continuerà ad applicarsi per l'acquisto di viaggi o soggiorni non qualificabili come pacchetti turistici.
    Innanzi tutto, la disciplina dettata dal D.lgs. n. 111/1995 prevede che il contratto di viaggio deve essere redatto in forma scritta ed in termini chiari e precisi; deve contenere tutte le informazioni riguardanti la destinazione, l'alloggio, le modalità di viaggio, il prezzo e le modalità di revisioni del medesimo, le quali, comunque, non potranno essere applicate nei venti giorni prima della partenza e in misura superiore al 10% del prezzo complessivo concordato: una variazione di prezzo superiore a tale percentuale darà diritto al consumatore di recedere dal contratto e di ottenere il rimborso delle somme già versate.
    Il consumatore ha un analogo diritto di recesso anche nei casi in cui il venditore abbia necessità di modificare in modo significativo un o più elementi del contratto: in questo caso, ove il consumatore non intenda accettare tali modifiche può recedere dal contratto, senza che gli sia addebitabile alcuna penale.
    Quando il consumatore recede dal contratto nei casi sopra previsti, ovvero quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure ha diritto al rimborso della somma di danaro già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.
    In tutti questi casi, il consumatore avrà diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
    Naturalmente, il consumatore avrà diritto ad essere risarcito anche in tutti i casi in cui abbia subito dei danni a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunto dal venditore, anche attribuibili al fatto di un prestatore di servizio esterno della quale il venditore si avvalga (sul quale il venditore si potrà poi rivalere).


    Articolo pubblicato su QN-Economia - Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino





    Quantificazione del danno da vacanza rovinata image


    Scritto da Avv. Francesca Zambonin
    venerdì 25 novembre 2005
    La direttiva Comunitaria 90/314/CEE recepita in Italia con D.lgs 111/95 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. "danno da vacanza rovinata", ovvero il pregiudizio non solo economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere - o godere appieno - dei benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei disagi e disservizi subiti in loco. Posto che attualmente il danno da vacanza rovinata è riconosciuto pacificamente da dottrina e giurisprudenza, il problema più insidioso rimane la quantificazione monetaria del danno risarcibile.
    Il danno da vacanza rovinata ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'agenzia di viaggi o dal tour operator relativamente ad contratto di viaggio o "pacchetto turistico" stipulato con il consumatore. Esso è composto da due voci di danno: il pregiudizio economico degli esborsi sostenuti e il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio. Al riguardo, una recente sentenza del Tribunale di Roma (Trib. Roma, sez. IX 26-11-2003) ha stabilito che "Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest'ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia".
    Il pregiudizio economico è la voce di danno più facilmente quantificabile: essa corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza, o in una riduzione del prezzo medesimo nel caso in cui il consumatore abbia potuto godere della vacanza, ma questa sia stata rovinata da disservizi, contrattempi o altri disguidi.
    Più difficile è invece quantificare il danno morale subito dal turista, risultando pressoché impossibile fornire una prova certa dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento di una vacanza. In questi casi, la liquidazione del danno dovrà avvenire in maniera ecquitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il quale dispone che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione ecquitativa".
    La valutazione ecquitativa del danno morale subito dal turista deluso dalla vacanza dovrà tener conto di tanti fattori, tra i quali l'irripetibilità del viaggio (ad esempio, del viaggio di nozze), il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore (ad esempio, viaggio per ricongiungersi ai famigliari nel giorno di Natale), lo stress subito a causa dei disservizi o la delusione per la cancellazione improvvisa del viaggio.



     
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