CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO

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    CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO
    PRINCIPI FONDAMENTALI
    PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI



    La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della
    collettività.
    La tutela della salute deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana,
    utilizzando le risorse disponibili secondo criteri di equità, efficienza ed efficacia.
    Il malato è al centro dell’organizzazione sanitaria, quindi deve essere in ogni modo agevolato nella
    fruizione dei servizi garantendogli in primo luogo informazioni semplici e complete sui propri
    diritti e doveri.
    La Carta dei Diritti del Malato ripropone e riassume principi già normati dalle leggi vigenti: non
    introduce, né potrebbe introdurre obblighi ulteriori, limitandosi a richiamare in linguaggio
    accessibile una serie di principi, di diritti e di doveri, chiamando in causa, in un’ottica di
    collaborazione e corresponsabilizzazione, tutti i diversi attori del sistema sanitario, ciascuno nel
    proprio ruolo.
    Fonti principali della Carta dei Diritti del Malato sono: Carta Costituzionale – Legge 833/78 –
    D.Lgs. 502/92 –D.lgs. 229/99 - Legge Reg. 22/95 - Legge Reg. ……….. – Legge 675/96 – D.P.R.
    270/00 (Convenzione coi Medici di Medicina Generale) – Direttive comunitarie –

    CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO

    1) Il cittadino contribuisce al finanziamento del Servizio Sanitario nei modi stabiliti dalla
    legge: ha diritto ad essere trattato senza favoritismi, clientelismi ed abusi. Ha diritto ad
    essere informato su tutte le possibilità offerte dalle strutture sanitarie accreditate, pubbliche e
    private, compresa l’attività libero professionale intramuraria a pagamento. Prenotazioni per
    visite ed esami devono poter essere effettuate attraverso un Centro Unico di prenotazione,
    anche telefonicamente.
    2) E’ dovere di ogni cittadino informare tempestivamente le strutture sanitarie se rinuncia a
    prestazioni programmate per evitare sprechi di tempo e di risorse. Le strutture sanitarie
    devono tempestivamente informare il cittadino dell’impossibilità di effettuare prestazioni
    nelle date previste e provvedere a riprogrammarle in tempi brevi.
    3) Il cittadino ha diritto ad avere informazioni precise sui tempi di attesa per l’ottenimento
    delle prestazioni. Le liste di attesa per i ricoveri, di cui è responsabile il Direttore Sanitario,
    devono essere redatte con criteri oggettivi, dichiarati e trasparenti, fatto salvo il diritto alla
    riservatezza dei malati.
    4) Il malato ha diritto alla presenza dei sanitari negli ambulatori e nei reparti per il tempo
    stabilito dai contratti o dalle convenzioni: tutto il personale è tenuto al rispetto degli orari
    programmati per le attività assistenziali.
    5) Le strutture sanitarie ed i relativi servizi devono essere accessibili ai disabili.
    6) Il cittadino deve ricorrere al Pronto Soccorso solo nei casi di effettiva urgenza ed
    emergenza, evitando di appesantire questo servizio con richieste che possano essere differite
    o soddisfatte in altre strutture territoriali o dal medico di famiglia e/o dal pediatra.
    7) Il cittadino ha diritto ad un Pronto Soccorso ben organizzato con minimi tempi di attesa e ad
    un eventuale ricovero rapido nel reparto di competenza. Se l’urgenza lo richiede dovrà
    essere sottoposto ai necessari esami radiologici e strumentali anche nelle giornate prefestive
    e festive e nelle ore notturne. Nel caso in cui il ricovero non sia possibile o siano necessarie
    cure presso altre strutture, il medico del Pronto Soccorso provvederà al trasferimento con
    mezzi dell’ospedale e con adeguata assistenza.
    Le strutture accreditate per il Servizio di Pronto Soccorso devono prestare l’assistenza del
    caso in ogni giorno della settimana e per 24 ore.
    8) Il malato deve essere ricoverato in ospedale solo quando ciò sia indispensabile: vanno
    esclusi i ricoveri per accertamenti diagnostici eseguibili ambulatorialmente.
    I ricoveri devono essere possibilmente programmati. Il malato che deve sottoporsi ad
    intervento chirurgico sarà informato sulla possibilità di autotrasfusione.
    9) In caso di ricovero, il malato ha diritto che il proprio medico collabori con i medici del
    reparto, fornendo a questi tutti gli elementi in suo possesso attraverso la scheda di accesso.
    In caso di ricovero d’urgenza la scheda verrà richiesta dalla struttura al medico di famiglia.
    Al momento della dimissione i medici della struttura ospedaliera trasmetteranno tramite
    l’assistito al medico di famiglia dettagliata informazione sul decorso ospedaliero ed una
    sintesi diagnostica e terapeutica comprendente le indicazioni sui principi attivi dei farmaci
    consigliati.
    10) Il malato ha diritto ad essere informato, con linguaggio a lui adeguato, sulla sua malattia,
    sulle tecniche e sulle terapie cui verrà sottoposto, sui farmaci che gli saranno prescritti e
    somministrati e ciò perché sia pienamente consapevole e partecipe delle cure.
    11) Il malato ha altresì diritto ad essere informato tempestivamente, con linguaggio a lui
    adeguato, sul decorso della malattia e sull’esito, qualunque esso sia, delle cure prestate.
    12) Il minore, l’inabilitato o l’interdetto dovranno essere informati sulla loro situazione e su
    quanto si sta facendo nel loro interesse da personale preparato, nella misura e con modalità
    adeguate, sentiti i tutori o gli esercenti della patria potestà titolati a formalizzare il consenso.
    13) Quando si preveda la sottoscrizione del “consenso informato” al malato dovrà venire
    illustrato il tipo di intervento chirurgico o strumentale cui verrà sottoposto. Verranno
    specificati gli eventuali rischi nei quali può incorrere, senza suscitargli inutili ansie o paure.
    Per ben comprendere gli effetti indesiderati e possibili, sarà il suo medico di riferimento che
    gli argomenterà tutto quanto è oggetto del consenso informato. Il medico, e non altri, si
    accerterà che il malato abbia ben compreso il documento, lo firmerà consegnandolo al
    malato che lo ritornerà, controfirmato, prima dell’intervento.
    14) Il malato segnalerà per iscritto se desidera che altri e chi, siano informati dal medico sul
    decorso della sua malattia. In ogni reparto deve essere esposto il nome dei medici ivi
    operanti e deve essere indicato l’orario di ricevimento da parte dei medici. I colloqui
    dovranno svolgersi nel rispetto della riservatezza. L’orario dovrà essere articolato in più
    giorni della settimana e tener conto, possibilmente, degli impegni lavorativi di chi deve
    essere informato sulla situazione del malato.
    15) Al cittadino può essere richiesto di partecipare a protocolli di sperimentazione clinica:
    l’adesione non è mai obbligatoria, ma assolutamente volontaria e preceduta da precise
    informazioni, secondo le normative comunitarie. In ogni caso il cittadino non potrà essere
    sottoposto a sperimentazione a sua insaputa e avrà diritto ad essere informato sui termini
    dell’assicurazione che lo tutela relativamente alla sperimentazione a cui volontariamente si
    sottopone.
    16) Al malato sarà consegnato, al momento del ricovero in ospedale, un opuscolo illustrativo
    dei vari servizi offerti e delle regole da osservare durante la degenza.
    17) Il malato ha diritto che negli ambienti a lui destinati siano garantiti: igiene, disinfezione,
    sicurezza e pulizia. Tutto il personale è tenuto ad osservare con la massima attenzione le
    regole di igiene e asepsi. Anche i familiari e i visitatori sono tenuti al rispetto delle
    disposizioni finalizzate a garantire l’igiene, la sicurezza e la pulizia.
    18) Il malato ha diritto di vivere la giornata di degenza seguendo i normali ritmi biologici, ha
    diritto di non essere disturbato durante il sonno per il riordino delle stanze in orari non
    previsti, di non essere disturbato da rumori di voci del personale o di altri, di non essere
    disturbato da rumori vari, quali quelli prodotti da stoviglie, carrelli e zoccoli.
    19) Il malato ed i suoi congiunti o visitatori sono tenuti al rispetto degli ambienti, delle
    attrezzature, degli arredi anche negli spazi comuni.
    20) Chiunque si trovi in una struttura sanitaria è tenuto al rispetto del lavoro degli operatori al
    fine di permettere lo svolgimento dell’attività assistenziale e terapeutica.
    I visitatori sono tenuti all’osservanza degli orari delle visite per favorire la quiete ed il riposo
    di tutti i degenti. E’ consigliabile non affollare le stanze con troppi visitatori nel rispetto di
    tutti.
    In situazioni eccezionali e per necessità improrogabili del malato, l’attività assistenziale e
    terapeutica può coincidere con l’orario delle visite. In questi casi i visitatori saranno invitati
    a lasciare momentaneamente la stanza.
    21) I degenti hanno diritto di essere confortati dai familiari anche oltre il normale orario di
    visita, compatibilmente con le esigenze assistenziali, d’intesa con il caposala.
    22) Gli anziani non devono essere “parcheggiati” negli ospedali, ma essere assistiti
    preferibilmente sul territorio, a domicilio o in adeguate strutture. La degenza in ospedale
    deve essere limitata al momento acuto, tuttavia la dimissione potrà avvenire soltanto quando
    si sia valutata e verificata la corretta sistemazione dell’anziano in famiglia (sempre ché
    questa sia ricettiva) o in una struttura protetta, in stretta collaborazione con le strutture
    sanitarie territoriali.
    23) Le visite di consulenza e la stesura delle anamnesi devono avvenire in luogo riservato o con
    modalità che garantiscano il rispetto della dignità della persona in applicazione della legge.
    24) Al malato devono essere evitati inutili digiuni, preanestesie e rinvii di interventi, se non in
    casi eccezionali e ben motivati.
    25) Il malato ha diritto che la patologia di cui è affetto, pur oggetto di valutazione
    interdisciplinare, non diventi argomento di dispute tra sanitari in sua presenza. La
    discussione del caso clinico, anche per esigenze didattiche, deve avvenire nel pieno rispetto
    della sensibilità e della riservatezza della persona.
    Le soluzioni più efficaci per il recupero della sua salute gli saranno presentate dal medico di
    riferimento.
    26) L’assistenza sanitaria è prestata assicurando il diritto alla riservatezza della persona, nel
    rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ( L. 675/96) Ulteriori e
    più restrittive misure di tutela della sicurezza, compreso l’anonimato, sono assicurate nei
    casi previsti dalla legge, per esempio in tema di AIDS o infezione HIV, o di
    tossicodipendenza, nonché di tutela della maternità
    27) Il personale sanitario operante nelle strutture pubbliche o accreditate deve essere
    riconoscibile attraverso il cartellino indicante qualifica, cognome, nome e fotografia.Il
    personale si rivolge al degente, in modo cortese e rispettoso, identificandolo con il suo nome
    e cognome.Nessuna somma di denaro o regalo può essere accettata dal personale laico o
    religioso a titolo di gratificazione.
    28) Il malato in caso di grave patologia, di morte imminente e di morte, ha diritto ad un
    ambiente riservato con la presenza ed il conforto dei suoi cari.
    29) Saranno agevolate nell’ambito delle strutture sanitarie e da parte dei medici tutte le
    informazioni riguardo alla scelta della donazione di organi, anche in collaborazione con le
    Associazioni di Volontariato
    30) Gli inabili ed i non autosufficienti devono essere assistiti dal personale strutturato per
    l’alimentazione, per il moto e per le pulizie personali e ciò tutte le volte che se ne presenta la
    necessità anche oltre la routine.
    31) Le piaghe da decubito, se attribuibili a scarsa assistenza, potranno essere oggetto di denuncia
    all’autorità competente.
    32) Il malato ha diritto a non essere sottoposto ad accanimento terapeutico e ad usufruire della
    terapia del dolore.
    33) La persona affetta da disagio mentale deve essere assistita e curata in ospedale e sul
    territorio tenendo conto della necessità della continuità assistenziale nella presa in carico del
    paziente e del suo diritto a conoscere e discutere con lo psichiatra di riferimento un progetto
    individualizzato di trattamento frutto di un lavoro multidisciplinare che garantisce l’accesso
    a nuovi farmaci e trattamenti psicosociali. I familiari dei pazienti affetti da disagi psichici
    dovranno essere supportati e accompagnati nell’acquisizione di un ruolo attivo nella cura e
    nella riabilitazione del proprio congiunto.
    34) Il minore di 14 anni ha diritto ad essere assistito dai genitori o da chi per essi, durante i
    prelievi, le visite e gli accertamenti strumentali, le medicazioni. Ad uno dei due genitori
    deve essere consentita la permanenza nei reparti anche di notte e deve essergli garantito il
    pasto.
    35) La donna e la coppia hanno diritto di essere informati sulle varie tecniche e modalità di
    assistenza alla nascita proposte dalla struttura al fine di consentire una scelta consapevole.
    Queste modalità devono essere supportate dalle evidenze scientifiche e rispettose della
    naturalità del parto, in quanto la nascita è un evento fisiologico e come tale va trattato da
    tutti. La donna ha il diritto di essere preparata alla nascita durante la gravidanza perché la
    maternità possa essere vissuta sin dall’inizio come un fatto naturale. Ha il diritto di partorire
    in ambiente sereno ed intimo, preferibilmente in una stanza singola appositamente
    predisposta ed a mantenere stretto contatto col neonato con il quale deve instaurare un
    legame precoce. Può essere assistita e sostenuta durante il travaglio e il parto dal padre del
    nascituro o da altre persone a lei vicine.
    36) Nel puerperio ha il diritto di essere sostenuta anche da un punto di vista
    informativo/educativo, in particolare in merito alla puericultura, all’allattamento materno,
    all’igiene ed alla contraccezione. L’equipe sanitaria deve promuovere l’allattamento al seno
    precoce per favorire il legame madre-bambino; deve inoltre sostenere la dimissione precoce
    della donna e del bambino dall’ospedale e creare le condizioni affinché venga loro garantita
    un’assistenza domiciliare attraverso un’integrazione struttura ospedaliera e territorio.
    37) La cartella clinica è un documento ufficiale dove non sono ammesse sostituzioni, aggiunte o
    correzioni che potranno essere effettuate soltanto interlineando (quindi non cancellando) e
    controfirmando la correzione.
    In attesa dell’informatizzazione essa dovrà essere compilata in modo chiaro e completata in
    ogni sua parte, con grafia comprensibile anche ai non addetti ai lavori.
    L’uso professionale di questo documento è limitato ai curanti, che ne devono fare uso
    riservato.
    Il malato può consultare la sua cartella clinica durante la degenza.
    La cartella clinica deve essere conservata dagli ospedali senza limite di tempo.
    Copia autentica può essere richiesta dall’interessato o da persona dallo stesso
    autorizzata e delegata e sarà rilasciata di norma entro 10 giorni lavorativi.
    38) Il malato può esprimere le proprie valutazioni sul trattamento ricevuto attraverso un
    questionario anonimo da imbucare in apposita cassetta al momento della dimissione, o dopo
    la visita o l’esame. Le strutture sanitarie s’impegnano ad analizzare i questionari compilati, a
    pubblicizzarne i risultati, a tener conto dei suggerimenti o delle lamentele al fine di
    migliorare il servizio.
    39) L’Azienda Sanitaria Locale di Brescia si rende garante dell’applicazione della Convenzione
    stipulata coi medici di famiglia e coi pediatri, in particolare nella parte che tutela i diritti
    degli assistiti.
    L’Azienda Sanitaria Locale informerà i medici sulle leggi nazionali e regionali promulgate
    a tutela degli interessi dei cittadini, sia sotto il profilo sanitario che amministrativo.
    40) L’Azienda Ospedaliera e le AUSL si rendono garanti dell’applicazione della Carta dei Diritti
    del malato informandone tutto il personale.
    41) L’Ordine dei Medici e i Collegi delle Professioni Sanitarie informeranno i propri iscritti
    delle provvidenze previste da normative sanitarie o amministrative a favore dei cittadini.
    Ciò consentirà ai medici, ed in special modo ai medici di famiglia, di integrare e
    perfezionare il proprio compito sanitario aiutando i propri assistiti ad usufruire dei benefici
    previsti dalle norme.
    42) Presso ogni struttura sanitaria pubblica o accreditata è istituito l’Ufficio Relazioni col il
    Pubblico, al quale il cittadino potrà rivolgersi per ogni informazione, per eventuali reclami,
    per suggerimenti o per richieste. Il cittadino potrà altresì rivolgersi agli Uffici di Pubblica
    Tutela presenti presso le Aziende Ospedaliere e le ASL
    .In tutte le aziende sanitarie pubbliche ed accreditate deve venire riservato uno spazio per le
    associazioni di tutela dei diritti del malato.
    43) Ogni struttura pubblica deve rispondere alle richieste scritte dei cittadini o delle associazioni
    di tutela entro 30 giorni dal ricevimento.
     
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