Modifica art. 463 cod. civ., a seguito della l. 137/2005

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Gius. Marseglia
view post Posted on 21/8/2005, 14:33




“Chi perde la potestà genitoriale non può succedere”

Potrebbe sintetizzarsi così la novità introdotta dalla legge 137 del 2005, con la quale si aggiunge, oltre ai casi già tassativamente previsti dall’articolo 463 del c.c., una nuova ipotesi di indegnità a succedere.

Il provvedimento, in vigore dal 3 agosto 2005, riformula l'articolo suddetto in tal modo:



Art. 463
Casi d'indegnità

E' escluso dalla successione come indegno :

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non e' stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.



Buona giornata

Edited by Gius. Marseglia - 21/8/2005, 15:35
 
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