regolamento scolastico

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Loweherz
view post Posted on 5/4/2006, 19:06




nn so se è il posto giusto ma chiedo a voi.. ho sentito dire che se un compito in classe di qualsiasi materia se è insufficente per i 2/3 della classe questa verifica può essere annullata o rifatta..è vero?
 
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Gius. Marseglia
view post Posted on 8/4/2006, 09:28




A meno che nel tuo istituto (immagino secondario superiore), in virtù dell'autonomia scolastica, vigano dei regolamenti specifici, mi duole dare risposta negativa al tuo interrogativo.
E' evidente, però, che le verifiche scritte in classe servono ai docenti, ancor prima che a valutare i singoli alunni, ad evidenziare il livello medio di apprendimento della classe intera.
Pertanto, qualora essa abbia esito insufficiente per gran parte della classe, il professore dovrà iniziare a chiedersi (e a chiedere alla classe) se ci sia qualcosa che non va anche nei propri metodi di insegnamento ed, eventualmente, tornare indietro con il programma, rispiegare alcuni argomenti, procedere più lentamente.....in questo contesto, in accordo con la classe, dopo un periodo del genere, il docente potrebbe anche (non è tenuto a farlo, si intende, ma può darsi che pensi che, portare in consiglio i voti di una verifica negativi per tutti venga visto come un suo fallimento personale) disporre lo svolgimento di nuove verifiche e, all'esito delle stesse (se tendenzialmente migliore) decidere di non tenere conto di quella svolta in precedenza.
Infine, forse sarebbe consigliabile che si provveda all'attivazione di un corso di recupero pomeridiano, tenuto dallo stesso docente o da altri, in modo da non rallentare troppo l'attività didattica curriculare.
Il Testo Unico scolastico del 1994 lo consente espressamente:

Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull’efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del ministro della Pubblica Istruzione per l’assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all’estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

In bocca al lupo a tutti tongue.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif
 
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toscanaccio.00
view post Posted on 16/4/2007, 20:03




ciao a tutti. Achio sapevo come diceva Lowehertz.

un'altra cosa, come funziona il ricorso ai rapporti e alle sospensioni?
Perchè tante volte non hanno ragione i professori e si va nella Mer..a noi!
Non mi pare giusto!!
 
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2 replies since 5/4/2006, 19:06   363 views
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